Dove e come dovevano essere indicati gli investimenti in beni strumentali “prenotati” con acconto nel Modello Redditi 2022?

Mar 6, 2023

Tra i crediti d’imposta da riportare nel quadro RU del modello Redditi 2022 è importante non dimenticare di indicare tutti i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 previsti sia dalla Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) che dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).

RICAPITALIAMO TUTTO

Durante la compilazione del Modello Redditi per l’annualità 2022, importante è stato il momento del riparto dei crediti d’imposta, che vengono scissi per:

  • investimenti in beni strumentali 4.0 “2020” ex art. 1, commi 184-197, Legge di Bilancio 2020;
  • investimenti in beni strumentali 4.0 “2021” ex art. 1, commi 1051-1063, Legge di Bilancio 2021.

Per ogni credito sarà necessario indicare al campo 2 del rigo RU1 l’opportuno codice identificativo, riportando nel campo 1 la relativa descrizione.

TABELLA RIEPILOGATIVA

INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 2020
CODUTILIZZO
  
H4Per gli investimenti in beni strumentali “generici” nuovi di cui all’art. 1, comma 188, Legge n. 160/2019 (beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B Legge n. 232/2016), il cui credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in 5 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, utilizzando il codice tributo “6932”
2HPer gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 189, Legge n. 160/2019 (beni di cui all’allegato A Legge n. 232/2016), il cui credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in 5 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni, utilizzando il codice tributo “6933”
3HPer gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 190, Legge n. 160/2019 (beni di cui all’allegato B Legge n. 232/2016), il cui credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni, utilizzando il codice tributo “6934”

INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 2021
CODUTILIZZO
  
L3Per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali di cui all’art. 1, comma 1054, Legge n. 178/2020 (beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B), il cui credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, utilizzando il codice tributo “6935”. Si noti che per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 è ammesso l’utilizzo in un’unica quota annuale nel caso di investimenti in beni materiali effettuati da soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro, anche nel caso di investimenti in beni immateriali
2LPer gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 1056, Legge n. 178/2020 (beni di cui all’allegato A), il cui credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni, utilizzando il codice tributo “6936”
3LPer gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 1058, Legge n. 178/2020 (beni di cui all’allegato B), il cui credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni, utilizzando il codice tributo “6937”

I casi prospettati attengono ad una situazione “normale”, ovvero i beni vengono acquistati interamente nell’anno di competenza.

MA COSA ACCADE NEL CASO DI “PRENOTAZIONE” DI BENI STRUMENTALI 4.0 NEL 2021 CON RELATIVO VERSAMENTO DI UN ACCONTO ED ULTIMAZIONE NELL’ESERCIZIO SUCCESSIVO?

Ecco quindi che tra le principali novità del quadro RU di quest’anno è stata prevista, la compilazione del rigo RU140 nel quale va riportato l’ammontare degli investimenti in beni strumentali 4.0 2021 effettuato entro il termine “lungo” del 31 dicembre 2022 (come prorogato dal Decreto “Milleproroghe”), a condizione che entro il 31 dicembre 2021 sia stato accettato l’ordine dal venditore e siano stati pagati acconti almeno pari al 20%.

Sulla base di ciò e per la prima volta, quest’anno dovevano essere segnalate le prenotazioni degli investimenti effettuati nel 2021.

Le istruzioni aggiornate al modello ministeriale richiamano l’attenzione sul punto motivando che ai fini del monitoraggio della misura agevolativa nell’ambito del PNRR, per poter misurare il raggiungimento da parte dell’Italia degli obiettivi previsti nel piano, nella sezione IV del quadro RU vanno indicati, fermi restando i termini di utilizzo del credito d’imposta previsti dalla legge, “anche i dati degli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 per i quali entro il 31 dicembre 2021 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto, anche se non ricompresi nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione”.

IMPORTANTE

Infine, per gli investimenti non ancora effettuati alla data di presentazione della presente dichiarazione si precisa inoltre che “i dati vanno comunque indicati, sempre che non sia venuta meno l’intenzione di effettuarli entro il 31 dicembre 2022”.

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