Come compensare il credito d’imposta investimenti in beni strumentali cd Industria 4.0?

Feb 27, 2023

Il credito per investimenti in beni strumentali nuovi o Industria 4.0 è utilizzabile come previsto normativamente, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, seguendo specifiche regole di fruizione in base al caso di specie.

Ecco quindi che ai fini di una corretta gestione delle compensazioni particolare attenzione va posta sui seguenti due elementi cardine:

  • il momento di decorrenza della fruizione e gli eventuali adempimenti a cui è subordinata;
  • la durata del periodo minimo di compensazione e di conseguenza l’importo massimo annualmente compensabile.

Sulla base di ciò, quindi, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi o Industria 4.0 prende in considerazione regole di compensazione differenti a seconda della disciplina a cui risulta circoscritto l’investimento, ed i quali dipendono dal momento di effettuazione o dall’esistenza di una valida prenotazione.

Resta inteso, ad ogni modo, che gli elementi principi da considerare relativamente al credito d’imposta in esame saranno sempre i seguenti:

  • l’entrata in funzione del bene ordinario;
  • l’interconnessione del bene 4.0 e l’eventuale acquisizione della perizia tecnica o dell’attestato di conformità.

MA ANDIAMO CON ORDINE…

Agli investimenti effettuati dal 01.01.2020 al 15.11.2020 e a quelli prenotati entro il 15.11.2020 ed effettuati entro il 30.06.2021 si applica la disciplina dell’articolo 1, commi 184 -197, L. 160/2019, che al comma 191 prevede:

  • la compensazione a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione o interconnessione;
  • in cinque quote annuali per investimenti in beni materiali, ordinari e 4.0;
  •  in tre quote annuali per investimenti in beni immateriali 4.0.

ALTRO CASO…

Per quanto concerne la disciplina di cui all’articolo 1, commi 1051-1063, L. 178/2020 e ss.mm.ii., applicabile agli investimenti effettuati dal 16.11.2020 fino al 31.12.2025 e a quelli prenotati entro il 31.12.2025 ed effettuati entro il 30.06.2026, è caratterizzata, ai commi 1059 e 1059-bis, dalle seguenti regole di fruizione, nettamente più favorevoli al contribuente, ovvero:

  • compensazione a decorrere dall’anno di entrata in funzione o interconnessione;
  • in tre quote annuali; con facoltà di utilizzo in unica quota per investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 in beni materiali ordinari, ai sensi del comma 1059-bis dell’articolo 1, L. 178/2020, introdotto dal c.d. Decreto Sostegni-bis, nonché in beni immateriali ordinari esclusivamente per soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta antecedente all’entrata in funzione.

QUALI SONO I PROGRAMMI AMMISSIBILI?

Sono ammissibili alle agevolazioni i piani d’impresa aventi ad oggetto la produzione di beni e l’erogazione di servizi che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

  • significativo contenuto tecnologico e innovativo, ovvero;
  • sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, dell’intelligenza artificiale, della blockchain e dell’internet of things, ovvero;
  • valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata (spin off da ricerca).

I piani d’impresa possono essere realizzati anche in collaborazione con organismi di ricerca, incubatori e acceleratori d’impresa, Digital Innovation Hub.

COSA SUCCEDE IN CASO DI INTERCONNESSIONE TARDIVA?

Per tutti i beni 4.0, in caso di interconnessione “tardiva”, è riconosciuta al contribuente la facoltà di fruizione anticipata del credito d’imposta dall’anno di entrata in funzione, secondo l’aliquota ridotta dei beni ordinari.

Nella circolare AdE 9/E/2021 viene riconosciuta al contribuente la possibilità di riporto in avanti della quota annuale inutilizzata, in tutto o in parte, nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale e sommandosi alla quota fruibile degli anni successivi

Ecco quindi che potendo l’interconnessione intervenire anche in un anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene, esclusivamente per la necessità di acquisire o di adeguare l’infrastruttura informatica necessaria all’interconnessione, l’agevolazione non viene meno sempreché le caratteristiche tecniche, richieste dalla disciplina 4.0, siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e sempreché il soddisfacimento di tutte le suddette caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l’intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce del credito d’imposta.

Ragion per cui, in sede di dichiarazione anche in caso di interconnessione tardiva, il credito dovrà essere indicato nell’anno di effettuazione dell’investimento, anche se relativo al semplice versamento dell’acconto del 205 al venditore del bene oggetto di acquisizione.

I CODICI TRIBUTO

Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, si specificano i codici tributo con la risoluzione 3/E/2021 e confermati dalla risoluzione 68/E/2021 relativi all’ultima normativa di riferimento:

  • “6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – articolo 1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020”; (abrogato per gli investimenti da effettuare dal 01/01/2023);
  • “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – articolo 1, commi 1056 e 1057, L. 178/2020”;
  • “6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – articolo 1, comma 1058, L. 178/2020”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i summenzionati codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.

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