Imprese danneggiate dalla Brexit: invio domande fino al 12 luglio 2023.

Giu 1, 2023

COS’E’?

Si tratta della Riserva di Adeguamento alla Brexit (BAR), uno “strumento speciale di emergenza una tantum”, istituito dalla Commissione Europea, su impulso del Consiglio Europeo, con il Reg. (UE) n. 1755 del 6 ottobre 2021, con l’obiettivo di contrastare le conseguenze economiche, sociali, territoriali e ambientali della Brexit negli Stati membri e mitigare gli impatti negativi sulla coesione economica, sociale e territoriale.

A CHI SI RIVOLGE?

Tutte le imprese private, iscritte nel Registro delle imprese ed effettivamente danneggiate dal recesso del Regno Unito dall’Unione europea, possono beneficiare del contributo al quale sono parimenti ammesse piccole, medie e grandi imprese.

I beneficiari devono tuttavia essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere in regola con gli adempimenti contributivi;
  • non trovarsi in una delle cause ostative, ai sensi della disciplina antimafia vigente;
  • non avere a carico sanzioni interdittive;
  • non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, anche volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
  • non aver ricevuto altri aiuti pubblici per le medesime spese inserite nella Proposta di finanziamento con riguardo alla quota parte delle stesse per la quale si richiede il rimborso;
  • non aver superato l’importo complessivo degli aiuti de minimis, concessi nell’esercizio finanziario in cui viene ammesso l’aiuto e nei due esercizi finanziari precedenti.

QUAL E’ L’ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE?

I contributi a fondo perduto per le imprese, in contrasto all’impatto Brexit, sono dei veri e propri rimborsi economici del 100% delle spese sostenute dalle imprese italiane.

Il limite è di 200.000 euro, al netto dell’IVA.

Le spese rimborsabili devono essere sostenute durante il periodo di riferimento a partire dal 1° gennaio 2020: si tratta quindi delle sole spese già realizzate.

QUAL E’ LA PROCEDURA DI ACCESSO AL BENEFICIO?

Il proponente può presentare una sola proposta di finanziamento, da compilare mediante la piattaforma informatica (bandi.agenziacoesione.gov.it) entro la scadenza del 12 luglio 2023, nella quale si dovrà chiaramente esplicitare il “legame diretto” con la Brexit rilevando dunque come “Impresa danneggiata”, evidenziando quali siano stati gli effettivi danni subiti e la relativa entità in termini economici.

Nella stessa istanza il proponente dovrà dettagliare quali siano gli output/risultati concreti e misurabili che sono stati raggiunti per effetto degli interventi effettuati.

Esiste un legame diretto se la spesa sostenuta si è resa necessaria proprio a causa della Brexit con la necessità di ricorrere a certificazione aggiuntiva; incremento della modulistica per il trasporto merci; costi di aggiornamento del personale per le modifiche normative.

Sono rilevanti, altresì, i costi sostenuti per attrezzature acquisite o per infrastrutture realizzate per essere destinate esclusivamente alla gestione di processi/flussi generati a seguito della Brexit.

Ad esempio: controlli doganali e di sicurezza alla frontiera ITA-UK; controlli sanitari; le verifiche dettate da profili regolatori, ecc.

QUAL’ E’ LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE?

ll beneficio è concesso a seguito di una procedura di valutazione che si compone di:

  • una fase di verifica di ammissibilità formale della domanda di finanziamento in esito alla quale la domanda risulterà “ammissibile” oppure “non ammissibile” alla successiva fase;
  • una fase di valutazione delle proposte di finanziamento.

La selezione valuterà l’adeguata descrizione dell’impatto negativo che l’iniziativa ha contrastato, l’efficacia delle attività realizzate e la portata dell’intervento nonché l’effettivo contrasto degli effetti negativi della Brexit.

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