ESEMPIO PRATICO
Domanda
Un’impresa ha acquistato un macchinario in leasing a dicembre 2020.
L’interconnessione è avvenuta nello stesso anno 2020 e la perizia asseverata è stata fatta nel 2023.
Fino a oggi non si è verificata alcuna compensazione.
Poiché la perizia tardiva non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio, il credito d’imposta spetta comunque nella misura del 50%?
Il credito d’imposta deve essere ripartito in tre rate a decorrere dal 2023, ma che anno bisogna indicare nel modello F24?
Quello dell’interconnessione (2020) oppure quello della perizia (2023)?
Risposta
La risposta al primo quesito è positiva.
A norma dell’articolo 1, comma 1056, della legge 178/2020 (legge di Bilancio per il 2021), il credito d’imposta del 50% per gli investimenti in beni strumentali 4.0 spetta alle imprese che effettuano gli investimenti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, oppure entro il 31 dicembre 2022, ma a condizione che l’investimento risulti “prenotato” entro il 31 dicembre 2021 (la “prenotazione” si verifica quando l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).
Nel caso di specie, l’investimento è stato effettuato nel dicembre 2020, quando è avvenuta la consegna del macchinario: pertanto spetta il credito d’imposta nella misura del 50%.
Inoltre, si conferma che, nel caso in esame, il credito d’imposta può essere fruito in tre quote annuali di pari importo a partire dall’anno di ottenimento della perizia (la stessa agenzia delle Entrate ha confermato, da ultimo con la risposta a interpello 62/2022, che l’acquisizione della perizia asseverata in un esercizio diverso da quello della interconnessione produce uno slittamento del momento a partire dal quale è possibile fruire del beneficio).
In riferimento alla seconda questione posta, con la risoluzione 3/E/2021 l’agenzia delle Entrate ha precisato che, per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, il modello F24 dev’essere compilato indicando nel campo “anno di riferimento” l’anno di entrata in funzione (ossia di interconnessione) dei beni, nel formato “AAAA”.
Non risultano documenti di prassi nei quali l’Agenzia abbia previsto che, in caso di perizia acquisita in un esercizio successivo a quello della interconnessione, nel modello F24 debba indicarsi l’anno di acquisizione della perizia in luogo dell’anno della interconnessione.
Pertanto, nel caso prospettato, i modelli F24 per l’utilizzo in compensazione del credito dovranno indicare il riferimento all’anno dell’avvenuta interconnessione, cioè al 2020.
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