Domanda
Un’impresa sta realizzando una serie di investimenti in beni con i requisiti Industria 4.0, di cui all’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge di Bilancio per il 2021 (n. 178/2020).
Tali investimenti, in fase di prenotazione, prevedevano la fornitura di due impianti, con tecnologia ” Industria 4.0 “, complessi da parte di due fornitori diversi:
- fornitore X per 12mila euro, relativamente a una linea di produzione di macchine in linea (capacità produzione di mille pezzi all’ora);
- fornitore Y per 12mila euro, relativamente a una seconda linea di produzione di macchine in linea (sempre con capacità produzione di mille pezzi all’ora).
Entro il 31 dicembre 2022 si è provveduto a pagare gli acconti con conferma d’ordine per entrambi i fornitori, versando il 20 per cento (2.400 euro per entrambi i fornitori).
L’impresa intende sostituire il fornitore Y per una parte dell’impianto complesso prenotato.
Una parte, del valore di 9.600 euro, della commessa del fornitore Y (che inizialmente era di 12mila euro) verrebbe realizzata dal fornitore X alle medesime condizioni tecniche dell’ordine. Il tutto si realizzerà entro il 30 novembre 2023.
Il credito d’imposta per gli investimenti di Industria 4.0, pari al 40%, permane per intero anche nel caso di sostituzione parziale del fornitore Y, nonostante il fatto che, in fase di prenotazione, si sia già proceduto alla conferma d’ordine?
Risposta
La fattispecie indicata nel quesito è molto particolare e, pertanto, non si registrano precedenti di prassi al riguardo.
Si premette che il credito d’imposta, per gli investimenti di Industria 4.0, nella misura del 40% (per investimenti fino a 2,5 milioni di euro), è prevista dall’articolo 1, comma 1057, della legge 178/2020, di Bilancio per il 2021, e riguarda gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2022 e consegnati entro il 30 novembre 2023.
Ciò posto, si ritiene che, relativamente all’impianto originariamente commissionato al fornitore Y, l’impresa non possa fruire del credito d’imposta nella misura del 40% operando secondo la dinamica rappresentata.
Infatti, la “prenotazione” si verifica quando l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene.
Nella fattispecie in esame, la prenotazione è avvenuta nel mese di dicembre 2022, ma l’accordo tra le parti per la fornitura dell’impianto è in seguito venuto meno, con conseguente nuovo accordo stipulato nel 2023 con il fornitore X per la prosecuzione dei lavori.
Si ritiene, in altri termini, che la normativa vada interpretata nel senso che il venire meno dell’accordo con l’originario fornitore “spezzi” il collegamento con la prenotazione al tempo effettuata.
A questo conseguirebbe anche che le somme versate a titolo di prenotazione non possano godere di alcun credito d’imposta.
In questa ottica, in relazione a tale investimento, troverebbe applicazione il regime di cui alla legge 234/2021, di Bilancio per il 2022, che estende l’agevolazione in esame, seppure con una percentuale ridotta al 20 per cento, agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 ed entro il 31 dicembre 2025 (oppure entro il 30 giugno 2026, qualora, entro la data del 31 dicembre 2025, sia avvenuta la “prenotazione”).
Data la particolarità della fattispecie, si suggerisce, tuttavia, di presentare istanza di interpello all’agenzia delle Entrate.
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