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Il decreto legge sulle agevolazioni fiscali (D.L. N. 39/2024), approvato il 26 marzo 2024 ed entrato in vigore 30 marzo 2024, ha introdotto per i crediti di imposta 4.0 l’obbligo della cosiddetta “comunicazione preventiva”.
Si tratta di comunicazioni da inviare al Mimit sulla base di un modello approvato nel D.M. 6 ottobre del 2021 non obbligatori che precedentemente servivano solo ai fini del monitoraggio.
Dal 01/01/2024, però, tutto è cambiato mediante predisposizione di comunicazioni questa volta obbligatorie per le imprese sia ex ante ed ex post.
Infatti, la norma ha previsto che la comunicazione telematica degli investimenti va effettuata per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data del 30 marzo 2024, termine di entrata in vigore del decreto legge.
In sostanza, per tutti quegli investimenti realizzati dal 1° al 29 marzo 2024 sarà possibile presentare la sola comunicazione ex post.
Dal 30 marzo 2024 invece entrerà in azione la comunicazione preventiva di neo introduzione con, chiaramente, l’importo complessivo degli investimenti in programma e la ripartizione del credito per la fruizione.
Per tale motivo, in questo caso, la comunicazione avverrà sia ex ante che ex post.
E PER GLI INVESTIMENTI SOSTENUTI NEL 2023 INVECE COSA ACCADE?
Il comma 3 dell’articolo 6 del DL 39/2024 determina che: “Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1”.
Per tale ragione, con riferimento ai soli investimenti relativi al 2023, l’utilizzo dei crediti che sono sì maturati ma non ancora oggetto di fruizione, è subordinato alla comunicazione richiesta dal nuovo decreto e di conseguenza, ad oggi, l’utilizzo delle quote residue di suddetti crediti è sospesa.
Più nello specifico, fino alla data del 17 Maggio 2024, le imprese potevano provvedere alla comunicazione mediante modello cartaceo D.M 6 Ottobre 2021; successivamente a quella data, invece, mediante modello disponibile sul portale GSE.
Questo nuovo ed ulteriore adempimento, ed in particolar per quelli relativi ad investimenti pregressi (anno 2023), ha posto palesemente il contribuente in una spiacevole situazione, relativamente alla nuova formulazione per la compensazione dei crediti d’imposta ad opera della Legge di Stabilità 2024.
Infatti, ove vi siano debiti iscritti a ruolo scaduti esecutivi, di ammontare complessivamente superiore a 100mila euro, il divieto “assoluto” di compensazione dei crediti fiscali.
Lo stesso troverà applicazione in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione.
La nuova disposizione avrà decorrenza dal 1° luglio 2024, avrà carattere assoluto e riguarderà ogni tipologia di credito, compresi quelli indicati nel quadro Ru del modello Redditi in virtù di disposizioni agevolative.
Alla luce di ciò sarebbe stato forse preferibile prevedere l’obbligo di “comunicazione preventiva”, certamente prezioso per la riduzione dei fenomeni fraudolenti, senza alcun effetto retroattivo per tutti quegli investimenti effettuati nel 2023.
Ultima batosta è stata data dalle Faq del 19 Giugno 2024.
Il 19 giugno 2024 l’Agenzia delle Entrate con una Faq ha fornito precisi chiarimenti sul perché le imprese che hanno correttamente comunicato al Ministero delle imprese e del made in Italy l’ammontare dei loro investimenti 4.0 agevolati e abbiano poi presentato il relativo modello F24 per compensare il credito loro concesso non trovino la relativa ricevuta di versamento.
In particolare, si sospende l’invio delle ricevute per via dei tempi tecnici di elaborazione, ciò al fine di evitare che i modelli F24 vengano scartati per la totale assenza di comunicazioni già inviate dall’impresa al Gse ma non ancora trasmesse da quest’ultimo all’Agenzia.
Pertanto a far data dal 17 giugno 2024 è sospeso il rilascio delle ricevute dei modelli F24, nei quali sono esposti a credito i codici tributo relativi a crediti Transazione 4.0 per un periodo pari a 30 giorni, in attesa di ricevere le informazioni su tutte le comunicazioni inviate fino allo stesso 17 giugno.
In questo periodo l’Agenzia si occuperà di verificare periodicamente se le informazioni provenienti dal Gse siano state correttamente acquisite e, a seguito di esito positivo, procederà a sbloccare la delega F24 mantenendo salva la data del versamento.
Al contrario in assenza di esiti positivi la delega F24 subirà la sorte di essere scartata.
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