Ricerca e sviluppo: con la certificazione si congela la verifica dell’Agenzia

Lug 9, 2024

Con la pubblicazione delle Linee guida, si formalizza l’ultimo passaggio attuativo necessario per consentire alle imprese di ottenere la certificazione dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design, che mette al riparo dalle contestazioni tecniche dell’agenzia delle Entrate.

Pare ragionevole che tali Linee guida, in quanto best practice, siano utilizzabili in sede di verifica oppure in un eventuale contenzioso anche dalle imprese che ritengono di non sostenere i costi della certificazione, e ciò sia per i progetti già terminati, sia per quelli in corso o da iniziare.

Si arriva quindi alla conclusione di un percorso attuativo iniziato il 21 febbraio 2024, quando il Mimit ha attivato la piattaforma informatica per chiedere l’iscrizione all’Albo dei certificatori e in pari data ha pubblicato il decreto direttoriale di attuazione, e proseguito il 15 maggio con la pubblicazione dell’albo dei certificatori e il 5 giugno con la pubblicazione del modello di certificazione.

Può essere utile a questo punto sintetizzare i passaggi che un’impresa deve compiere per giungere alla certificazione:

  1. accedere al sito internet del Mimit per identificare un certificatore, tenendo conto delle informazioni ivi inserite su ciascun iscritto (titolo di laurea, settori e ambiti di competenza dichiarati, recapito professionale);
  2. previo accordo con il certificatore selezionato, invio con procedura informatica della domanda di certificazione, unitamente alla dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte del certificatore e al versamento di 252 euro a titolo di diritti di segreteria;
  3. redazione da parte del certificatore, una volta espletate tutte le necessarie attività, della certificazione sulla base del modello approvato il 5 giugno;
  4. entro 15 giorni dal rilascio all’impresa, invio della certificazione al Mimit, con modalità telematiche, sempre da parte del certificatore;
  5. definitività della certificazione se entro 90 giorni dall’invio il Mimit non chiede ulteriore documentazione, ovvero, in caso di richiesta, entro 60 giorni dalla data dell’invio dell’ulteriore documentazione.

Come si vede, la procedura è molto complessa e lunga (da un minimo di 90 giorni ad un massimo di 180 giorni dall’invio al Mimit), ed è quindi opportuno che le imprese si attivino con celerità per mettersi il prima possibile al riparo da contestazioni; in proposito, sarebbe opportuno che l’agenzia delle Entrate fosse informata dell’avvio della procedura di certificazione sin dal momento in cui l’incarico è comunicato al Mimit.

Tale aspetto potrebbe essere regolato nell’ancora mancante decreto direttoriale previsto dall’articolo 4, comma 5, del Dpcm 15 settembre 2023, che conterrà modalità, termini e adempimenti per lo scambio di comunicazioni e informazioni tra il Mimit e l’Amministrazione finanziaria ai fini delle attività di vigilanza e di controllo delle certificazioni e della corretta applicazione delle disposizioni agevolative.

Nelle more dell’emanazione del decreto (teoricamente prevista entro il 17 febbraio 2024) si propone quindi, in via normativa o interpretativa, di sospendere fin da subito qualsiasi iniziativa degli organi di verifica durante l’iter di esame/approvazione della pratica da parte del Mimit.

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