Credito “non spettante” e mai “inesistente” in assenza del quadro RU e conseguente termine di decadenza dal potere di accertamento.

Lug 15, 2024

La mancata indicazione del credito r&s nel Modello Redditi – al quadro RU – nel caso in cui le spese siano state effettivamente sostenute, non determina l’inesistenza del credito stesso bensì la non spettanza.

Questo è quanto contenuto nell’Ordinanza n. 18028 della Corte di Cassazione depositata il 1°luglio 2024.

Da ciò dipende la possibilità o meno di recuperare il credito stesso per lo spirare dei termini di decadenza, che sono di 8 anni e non di 5 dalla compensazione se il credito è inesistente.

Tale pronuncia si lega alle sentenze delle Sezioni Unite n. 34419 e 34452 dello scorso novembre proprio nei termini in cui si esprime il poter di accertamento.

Ebbene, si applica il più lungo termine di otto anni quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza laddove ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

1) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo;
2) l’inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli formali o automatizzati di cui all’art. 36-bis DPR 600/73, all’art. 36-ter DPR 600/73 e all’art. 54-bis DPR 633/72.

Pertanto, ove sussista il primo requisito ma l’inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l’attività di accertamento.

Ancora una volta, quindi, la Suprema Corte ha deciso di schierarsi dalla parte dei contribuenti in virtù della consapevolezza che, nonostante il Legislatore miri ad un rapporto paritario tra questi ed il Fisco, nella realtà dei fatti, i primi costituiranno sempre la parte debole.

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