Credito d’imposta ZES: tutto quello che c’è da sapere sugli investimenti in beni immobili fino al 31/12/2023.

Gen 11, 2023

Grazie alla risposta all’interpello n.332/2022, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul credito d’imposta ZES andando a chiarire una serie di dubbi interpretativi mai affrontati finora.

IN PRIMIS, IN COSA CONSISTE IL CREDITO D’IMPOSTA ZES ACQUISIZIONE IMMOBILI?

Dal 1 Giugno 2021 e fino al 31 Dicembre 2023 sono agevolati gli acquisti di immobili strumentali agli investimenti nel limite massimo di 100 milioni di euro, tenendo conto delle modifiche intercorse nel corso degli anni.

Le percentuali del credito variano in base alle dimensioni aziendali:

  • 45% piccole e micro imprese;
  • 35% medie imprese;
  • 25% grandi imprese;

Per poter beneficiare dell’agevolazione è necessario presentare apposita istanza tramite il Software Cim 17 messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, il quale rilascerà una ricevuta di autorizzazione alla fruizione del credito maturato che potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione.

CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI?

Possono beneficiare del credito d’imposta tutte le imprese che:

  • risultino già costituite e regolarmente iscritte nel registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza;
  • svolgano la propria attività all’interno delle Zes;
  • non si trovino in stato di liquidazione o di scioglimento;
  • mantengano la loro attività all’interno delle Zes per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni;
  • abbiano unità locale all’interno dell’area Zes.

QUALI SONO I SOGGETTI ESCLUSI?

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche, ai settori creditizio, finanziario e assicurativo, coloro che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura.


L’agevolazione non si applica alle imprese in difficoltà.

MA QUALI SONO LE AREE ZES?

Le aree Zes istituite sul territorio nazionale sono le seguenti:

  • Zes Abruzzo;
  • Zes Calabria;
  • Zes Campania;
  • Zes Ionica interregionale Puglia – Basilicata;
  • Zes Adriatica interregionale Puglia – Molise;
  • Zes Sicilia Orientale;
  • Zes Sicilia Occidentale;
  • Zes Sardegna.

COME DETERMINARE TEMPORANEAMENTE L’AGEVOLAZIONE? OVVERO, E’ POSSIBILE DETERMINARE L’AGEVOLAZIONE ESCLUSIVAMENTE PER L’ACQUISIZIONE O ANCHE PER LA COSTRUZIONE E/O AMMODERNAMENTO/RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE?

L’articolo 4 del DL n. 91 del 2017, recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese, ha previsto la possibilità di istituire le c.d. ZES, Zone Economiche Speciali, all’interno delle quali tali imprese possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e delle semplificazioni amministrative.

Il comma 2 dell’articolo 5 del citato decreto legge, nella versione in vigore dal 1°giugno 2021, dispone che in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

Il credito d’imposta è esteso all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti.

Per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 37 del decreto-legge del 30 aprile 2022 n. 36, il citato comma 2, a partire dal 1° maggio 2022, prevede che in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d’imposta di cui all’articolo1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il credito di imposta è esteso all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Pertanto, prima e dopo le modifiche introdotte dal decreto legge 36 del 2022, per effetto di queste ultime, il credito di imposta ZES spetta anche per l’acquisto di terreni e per l’acquisizione, per la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali per gli investimenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore delle novità, ossia dal 1° maggio 2022.

Viceversa, per gli investimenti effettuati sino al 30 aprile 2022, il medesimo credito di imposta spetta esclusivamente per l’acquisto di immobili strumentali agli investimenti.

COME SI DETERMINA IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’INVESTIMENTO?

Ai fini della determinazione del “momento di effettuazione”, rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione, l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, e non sono rilevanti i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio menzionati all’articolo 83 del TUIR.

In particolare, nell’ipotesi in cui l’investimento nei beni sia realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base ai predetti criteri di competenza di cui all’articolo 109 del TUIR, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l’opera o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente: in quest’ultima ipotesi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.

Tenuto conto che i lavori per la realizzazione o l’ampliamento degli immobili, per loro natura, possono protrarsi a lungo nel tempo e, in determinati casi, possono avere una durata di più esercizi, considerata la finalità agevolativa della disposizione in esame, non deve farsi riferimento esclusivamente al momento in cui i lavori sono iniziati.

IL CONTRATTO DI SALE&LEASE-BACK RAPPRESENTA IPOTESI DI DECADENZA DAL CREDITO ZES?

Non essendo ammissibile ad una vera e propria cessione dell’immobile, l’operazione in questione non rappresenta una causa di decadenza dell’agevolazione relativa alle ZES.

Se l’acquisto dell’immobile avviene tra imprese tra i quali intercorre un rapporto di controllo e/o di collegamento è possibile beneficiare dell’agevolazione?

In merito a questo argomento, bisogna considerare che in caso di acquisizione di attivi di uno stabilimento, sono presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazione con l’acquirente.

Pertanto se le quote sono detenute dagli stessi soci, l’investimento non potrà accedere al credito d’imposta ZES.

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