Il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno è stato oggetto, qualche tempo fa, della risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate (numero 251 del 6 agosto 2020).
RIPERCORRIAMOLA INSIEME…
L’istante ha interpellato l’Amministrazione finanziaria per sapere se lo spostamento di beni agevolabili da una zona all’altra rientri tra le cause di decadenza o rideterminazione del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno.
MA INNANZITUTTO, IN COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE?
Il credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno è stato istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e modifiche e, successivamente, prorogato da ultimo dalla c.d. “Legge di Bilancio 2023”, legge n. 197 del 29 dicembre 2022.
Viene previsto un credito d’imposta in favore delle imprese che operano nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) che acquisiscono beni strumentali nuovi, in particolare macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale.
Sull’agevolazione sono stati forniti chiarimenti in precedenza con i seguenti documenti di prassi:
- la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016;
- la circolare n. 12/E del 13 aprile 2017.
Una condizione da rispettare è quella prevista dal comma 105, dell’articolo 1, della Legge n. 208 del 2015, che prevede quanto segue:
“se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.”
Sul rispetto di tale condizione, si concentra il quesito del contribuente.
L’Agenzia delle Entrate spiega le motivazioni della regola, che è mirata:
“ad evitare che i beni agevolabili siano – successivamente alla loro entrata in funzione (e nei limiti del periodo di sorveglianza) – distolti dalle strutture produttive che hanno dato diritto all’agevolazione per essere destinati ad operare in territori diversi dalle zone assistite.”
Posta tale premessa, l’Amministrazione finanziaria spiega che la decadenza dall’agevolazione avviene nel momento in cui i beni vengono trasferiti in strutture produttive diverse da quelle assistite dall’agevolazione stessa.
In sostanza, i beni agevolabili non vanno distolti dalle strutture produttive che hanno dato diritto all’agevolazione, per andare in territori diversi da quelli assistiti dall’incentivo.
MA CHE COSA SI INTENDE PER STRUTTURA PRODUTTIVA?
Tale definizione è spiegata in un precedente documento di prassi, lacircolare n. 34/E del 2016 in cui si evidenzia che“per ’struttura produttiva’ (..) deve intendersi ogni singola unità locale o stabilimento, ubicati nei territori richiamati dal comma 98, in cui il beneficiario esercita l’attività d’impresa.”
Può trattarsi:
- un autonomo ramo di azienda;
- una autonoma diramazione territoriale dell’azienda ovvero una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell’unità locale situata nello stesso territorio comunale o nel medesimo perimetro aziendale.
La struttura produttiva deve essere individuata in ciascun comune per cui è prevista l’agevolazione ed in cui l’impresa svolge le sue attività.
In altre parole, la struttura produttiva è l’insieme di tutti i beni che fanno parte dello stesso processo produttivo e che fanno parte dello stesso comune, anche se situati in aree diverse.
MA FACCIAMO UN ESEMPIO PRATICO…
La Società Alfa ha sede operativa nel comune di Salerno e, per l’esercizio della sua attività, ha sostenuto un importante investimento in macchinari ed impianti nel corso dell’anno 2020.
I beni sono entrati in funzione lo stesso anno e la Società ha in tal modo fruito del credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno.
Nell’anno 2023, il management ha deciso di spostare la propria sede operativa in altro comune e, precisamente, a Bari trasferendo con sé anche l’insieme di tutti i beni presenti all’interno dell’impresa.
Sono evidentemente trascorsi meno di cinque anni dal momento dell’acquisizione e messa in funzione degli impianti e macchinari al momento del trasferimento in altra struttura operativa.
Tale condizione rientra nelle cause di decadenza dall’agevolazione o rideterminazione del credito d’imposta?
Assolutamente NO!
La ragione va ritrovata nella circostanza che la Società ha trasferito la propria struttura produttiva in altra zona anch’essa assistita dal beneficio (comune di Bari, Regione Puglia) e, pertanto, può ritenersi rispettata la clausola prevista dal comma 105 (ovvero che i beni rimangano “entro il quinto anno d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione” in una struttura produttiva che ha diritto all’agevolazione).
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