Acquisizioni effettuate in leasing con la 4.0: parliamo del recapture.

Gen 24, 2023

ACQUISIZIONE MEDIANTE LEASING: IL RISCATTO ANTICIPATO BLINDA IL CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI

E’ fondamentale sottolineare come il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi matura sia a fronte di operazioni di acquisto sia in ipotesi di acquisizione dei beni in leasing.

Infatti, costituisce principio consolidato, anche nella prassi dell’amministrazione finanziaria (si veda, ad esempio, la circolare 38/E/2002), quello per cui la scelta aziendale tra acquisizione dei beni in proprietà o in leasing è neutrale dal punto di vista fiscale.

L’IMPORTANZA DI RISPETTARE IL PERIODO DI SORVEGLIANZA

Ecco quindi che la scelta di acquistare un bene tramite leasing richiede, comunque, particolari cautele. (vedi Circolare 9/E AdE 23 luglio 2021 sezione 7.1 Beni in leasing)

Al riguardo, occorre partire dalla normativa di riferimento che prevede la decadenza dall’agevolazione e l’eventuale restituzione del credito già fruito (meccanismo di recapture) qualora i beni agevolati siano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione dei beni agevolati («periodo di sorveglianza»).

Tale clausola mira a garantire che la concessione dell’agevolazione sia collegata al concreto sfruttamento dei beni agevolati nell’economia dell’impresa per un periodo di durata minimo.

In altri termini, per l’Agenzia se non si riscatta il bene entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione/interconnessione del bene, risulta integrata la fattispecie di recapture: il mancato riscatto del bene nel periodo di sorveglianza è equiparato alla vendita ovvero alla delocalizzazione del bene al di fuori del territorio nazionale.

Ne consegue che il beneficiario del contratto di leasing, per non incorrere nel meccanismo di recapture, entro due anni dall’entrata in funzione del bene, ovvero dalla sua interconnessione, deve esercitare l’opzione per il riscatto.

LE INDICAZIONI DI PRASSI SUL BONUS SUD

Una soluzione è rinvenibile nella prassi che si è formata in relazione ad altre misure agevolative che prevedevano clausole di recapture simili a quella in esame (credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui alla legge 208/2015; credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate di cui alla legge 296/2006). In quei casi, l’Agenzia ha precisato che non scatta il recapture se nei contratti di leasing viene «inserita una specifica disposizione che preveda l’esercizio “anticipato” del diritto di opzione da parte dell’impresa utilizzatrice (…) In tal modo, quest’ultima esercita anticipatamente, già al momento di stipula del contratto, l’opzione di riscatto del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria, i cui effetti decorrono dal momento della finita locazione fatto salvo il regolare adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali».

SOLUZIONE

Ecco quindi che il rimando della circolare 9/E/2021 sia finalizzato proprio a rendere applicabile, secondo l’AdE, quanto sopra (obbligo in leasing per il credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno), anche al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (sebbene non si tratti di un aiuto di Stato) in ragione del “consolidato principio di tendenziale equivalenza” tra acquisto in proprietà e in leasing, principio che rende il mancato riscatto nel periodo di sorveglianza equivalente alla cessione del bene nel medesimo periodo:

Nel caso di investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria, il mancato esercizio del diritto di riscatto così come la cessione del contratto di leasing durante il “periodo di sorveglianza” costituiscono causa di rideterminazione dell’incentivo, in quanto, in virtù dell’ormai consolidato principio di tendenziale equivalenza tra l’acquisto del bene in proprio e l’acquisizione dello stesso tramite un contratto di leasing, tali ipotesi sono da assimilare alle fattispecie, espressamente previste dal comma 1060 della legge di bilancio 2021, di cessione a titolo oneroso e di delocalizzazione dei beni agevolati acquisiti in proprietà”.

Tale principio, inoltre, è conclamato anche per l’applicazione della Sabatini, in quanto è stato previsto l’esercizio dell’opzione d’acquisto nel contratto originario (circolare 6 dicembre 2022 Nuova Sabatini che recita):

“in caso di leasing finanziario, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Il suddetto impegno può essere assunto attraverso un’appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.”

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