Nonostante siano trascorsi un bel po’ di anni dalla sua introduzione, il credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno continua ancora a presentare alcuni aspetti controversi circa la sussistenza di uno o più presupposti agevolativi, tali da rendere dubbiose alcune attività.
Per tale motivo, con questo contenuto, si cercherà di fare un riepilogo di quelli che sono i presupposti di ammissibilità, per agevolare un necessario monitoraggio delle fruizioni (effettuate e da effettuare) e per decidere eventuali rettifiche di quanto finora fatto eventualmente in modo “non conforme” a legge, tenuto conto che le interpretazioni fornite, in sede di verifiche, appaiono estremamente riduttive.
QUALI SONO I REQUISITI DA RISPETTARE?
Per l’ammissibilità delle agevolazioni i beni devono:
- possedere il requisito della strumentalità;
- possedere il requisito della novità;
- devono essere destinati a strutture produttive ubicate nelle zone ritenute svantaggiate;
- essere beni appartenenti a particolari tipologie di cespiti;
- devono far parte di un progetto di investimento iniziale, secondo le norme comunitarie.
PASSIAMO AI CASI IN ESAME: BENI CONCESSI IN COMODATO
Con risoluzione n. 9/E/2002, relativamente al similare credito d’imposta introdotto dall’art. 8 della legge n. 388/2000, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora i beni affidati in comodato siano strettamente funzionali all’attività del comodante, gli stessi costituiscono beni strumentali agevolabili per il comodante stesso.
Successivamente, con la risoluzione n. 225/E/2002, è stato ritenuto che è possibile considerare diramazione territoriale del comodante un impianto nel caso in cui lo stesso sia “strumentale allo svolgimento di un’attività che è propria” del comodante, con la conseguenza che il medesimo è ritenuto agevolabile.
Alla luce di quanto sopra, si può quindi affermare che i beni concessi in comodato sono agevolabili solo nei casi in cui gli stessi, di fatto, si configurino come “beni strumentali indiretti” del comodante, nel senso che la loro concessione in uso ai terzi è essenziale per lo svolgimento dell’attività propria dell’impresa comodante (ad esempio: frigoriferi concessi ai bar per la vendita di gelati, ecc.).
Non sarà, pertanto, agevolabile il bene acquistato al solo fine di usufruire del credito e non utilizzato né direttamente né indirettamente nel processo produttivo aziendale perché dato in uso ad un terzo che lo utilizza per lo svolgimento della propria attività.
Infatti, in altri interventi di prassi, l’Agenzia ha ritenuto che i beni concessi in uso a terzi, intendendosi per tali i beni non utilizzati direttamente dall’impresa che effettua gli investimenti, non sono meritevoli dell’agevolazione (circolare n. 38/E/2002, par. 2.2).
In particolare, con la risposta contenuta nella citata circolare viene espressamente rilevata la volontà del legislatore di finalizzare l’investimento agevolato, in modo duraturo ed esclusivo, al potenziamento della struttura produttiva del beneficiario, il che presuppone l’obbligo di non distogliere i beni dalla specifica struttura produttiva; conseguentemente non viene consentito alcun utilizzo diretto o indiretto da parte di terzi.
Non deve trarre in inganno il fatto che, con la risoluzione 10 gennaio 2002, n. 9/E, l’Agenzia si è pronunciata diversamente, in quanto era stata riconosciuta l’ammissibilità al credito d’imposta per gli investimenti di attrezzature POS concessi in uso a terzi; tale posizione ufficiale, in effetti, era conseguente al fatto che le predette attrezzature non costituiscono “beni strumentali dotati di una propria autonomia anche al di fuori della struttura produttiva dell’impresa”.
In altri termini, pur se localizzati presso terzi, in realtà i POS servono allo svolgimento della tipica attività d’impresa del soggetto beneficiario.
BENI CONCESSI IN FRANCHISING
Con la risoluzione 19 luglio 2002, n. 238/E, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto agevolabili, in caso di contratto di franchising, gli investimenti in beni strumentali relativi a punti vendita da concedere in gestione a soggetti terzi in franchising.
Infatti, rifacendosi alla nozione di unità produttiva fornita dalla circolare n. 41/E/2001, l’Agenzia ha affermato che i punti vendita per i quali il concedente “si è privato della gestione diretta, costituiscono semplici diramazioni territoriali e solo il complesso dei punti vendita presenti nell’ambito dello stesso comune configura un’autonoma struttura produttiva”.
In definitiva, nel caso del franchising, esaminata la particolarità del contratto e considerando che la “disciplina contrattuale e le medesime modalità di presentazione sul mercato consentono, così, di affermare che lo stesso punto vendita sia contemporaneamente strumentale all’attività di due soggetti”, con l’effetto che sono agevolabili “gli investimenti relativi alle strutture produttive concesse in godimento a terzi”.
AFFIDAMENTO DEI BENI AGEVOLATI
Con la risposta a interpello n. 208 del 25 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto agevolabili gli investimenti in beni strumentali relativi a punti vendita da concedere in gestione a soggetti terzi sulla base di un apposito contratto di affidamento con il quale il concedente “condivide il rischio d’impresa, in considerazione della circostanza per cui il canone è parametrato agli incassi realizzati.”
AFFITTO O LOCAZIONE DEI BENI AGEVOLATI
Con la circolare n. 38/E/2002, par. 5.3, è stato precisato che il credito può essere concesso ai soli beni strumentali che siano “effettivamente destinati alle strutture produttive dell’impresa” e, pertanto, ai beni concessi in affitto o locazione non spetta l’agevolazione in quanto non sono inseriti ed utilizzati in una struttura produttiva del soggetto beneficiario.
Con riferimento ai beni mobili, la risoluzione n. 332/E/2002 è tornata sull’argomento ed ha ribadito tale impostazione affermando che, diversamente dai beni dati in noleggio, per i beni dati in locazione non spetta il credito d’imposta.
Tale orientamento è stato confermato anche dalla risoluzione n. 98/E/2003 laddove l’Agenzia afferma che non spetta il diritto al credito d’imposta in quanto “la locazione a terzi dei beni oggetto dell’investimento comporta il venir meno del vincolo di destinazione richiesto dalla stessa normativa”.
NOLEGGIO DEI BENI AGEVOLATI
L’Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione nella circolare 9 maggio 2002, n. 38/E, par. 5.3, e nella risoluzione 24 ottobre 2002, n. 332/E, differenziando il noleggio dalla locazione.
La differenza sostanziale tra il contratto di noleggio e quello di locazione è rinvenibile in due elementi individuati dalla costante giurisprudenza:
- il primo rappresentato dal fatto che, nel caso di noleggio, a differenza della locazione, non viene attribuito al noleggiatore il godimento della cosa mobile;
- il secondo consistente nel fatto che il noleggiante si obbliga a compiere con la cosa noleggiata, mediante l’opera propria od altrui, determinate attività a favore della controparte.
Quindi, se non vi è il passaggio del godimento della cosa e se non vi è prestazione di servizio alcuno a favore del soggetto che riceve la cosa mobile, non si configura un contratto di noleggio bensì un contratto di locazione: tali elementi, pertanto, sono discriminatori anche ai fini dell’attribuzione del credito d’imposta, perché nel primo caso (noleggio) il bene è agevolabile, mentre nel secondo caso(locazione) il bene non è agevolabile.
In effetti, solo nel caso del noleggio il bene assolve al vincolo della destinazione, cioè della permanenza nella struttura produttiva.
Inoltre, l’Agenzia si è espressa per l’ammissibilità al credito d’imposta con riferimento ai casi di beni acquistati da una impresa che esercita un’attività di noleggio (ad esempio autogrù, mezzi di sollevamento) nella circolare n. 38/E del 2002, risposta al quesito 5.6.
In tal caso, è possibile sostenere la tesi della spettanza del contributo in quanto viene rilevata la qualificazione di beni strumentali ammortizzabili ai beni in questione: difatti viene riconosciuta l’ammissibilità all’agevolazione a condizione che i beni in commento siano destinati ad una struttura produttiva dell’impresa locatrice situata nei territori agevolati (la qual cosa deve risultare da elementi certi e precisi) e che i beni siano utilizzati in concreto nelle aree agevolate.
Condividi questo articolo sui social network sperando ti sia stato utile!