COS’E’?
Il 31 gennaio 2023 aprirà il secondo sportello degli accordi per l’innovazione.
Con tale incentivo, vengono finanziati progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, di importo non inferiore a 5 milioni di euro, nell’ambito delle aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte Europa”.
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, qualora richiesto, del finanziamento agevolato.
La procedura di precompilazione delle domande sarà attiva dal 17 gennaio 2023.
A CHI SI RIVOLGE?
Possono beneficiare delle agevolazioni in questione le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria (attività di cui all’articolo 2195 del Codice Civile, n. 1, 3 e 5), nonché attività di ricerca.
Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro, fino ad un massimo di cinque soggetti co-proponenti.
Possono essere soggetti co-proponenti di un progetto congiunto anche gli Organismi di ricerca e, limitatamente ai progetti afferenti alle linee d’intervento “Sistemi alimentari”, “Sistemi di bio-innovazione nella bioeconomia dell’Unione” e “Sistemi circolari”, anche le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del Codice Civile.
COSA FINANZIA?
Progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) nell’ambito delle seguenti aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte Europa”, di cui al Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021:
- Tecnologie di fabbricazione;
- Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche;
- Tecnologie abilitanti emergenti;
- Materiali avanzati;
- Intelligenza artificiale e robotica;
- Industrie circolari;
- Industria pulita a basse emissioni di carbonio;
- Malattie rare e non trasmissibili;
- Impianti industriali nella transizione energetica;
- Competitività industriale nel settore dei trasporti;
- Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili;
- Mobilità intelligente;
- Stoccaggio dell’energia;
- Sistemi alimentari;
- Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione;
- Sistemi circolari.
I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al Ministero.
QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?
Sono ammissibili le spese e i costi relativi a:
- personale tecnico, ricercatori e altro ausiliario impiegato nell’attività di R&S, dipendente o in rapporto di collaborazione o titolare di assegno di ricerca (le spese del personale dipendente sono ammesse sulla base dei costi standard definiti dal decreto 24 gennaio 2018);
- strumenti ed attrezzature di nuova fabbricazione, per quote di ammortamento nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
- servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l’attività del progetto, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how;
- spese generali calcolati su base forfettaria nella misura del 25% dei costi diretti ammissibili al progetto;
- materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI?
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente, del finanziamento agevolato a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell’Accordo per l’innovazione, nel rispetto dei seguenti limiti e criteri:
- il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale;
- il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente alle imprese, nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto.
Una maggiorazione del contributo, fino al 10% per PMI e Organismi di ricerca e al 5% per grandi imprese, può essere riconosciuto per i progetti congiunti in caso di collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o più Organismi di ricerca.
QUAL E’ LA PROCEDURA DI ACCESSO AL BENEFICIO?
Per l’attivazione della procedura negoziale diretta alla definizione dell’Accordo per l’innovazione i soggetti proponenti devono presentare al Ministero dello sviluppo economico la domanda di agevolazioni corredata della scheda tecnica, del piano di sviluppo del progetto e, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti, del contratto di collaborazione.
Il Ministero, ricevuta la domanda di agevolazione, verifica la disponibilità delle risorse finanziarie e provvede all’istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata.
In tale ambito, in particolare, valuta:
- le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente;
- la coerenza del progetto con le finalità dichiarate e con quelle di cui al presente decreto;
- la conformità del progetto alle disposizioni nazionali ed europee di riferimento;
- la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l’impatto del progetto di ricerca e sviluppo e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso;
- la pertinenza e la congruità delle spese e dei costi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo.
Nel caso in cui le valutazioni istruttorie si concludano con esito positivo si procede alla definizione dell’Accordo per l’innovazione tra il Ministero, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al sostegno del progetto di ricerca e sviluppo.
Successivamente alla stipula dell’Accordo, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare la documentazione utile alla definizione del decreto di concessione.
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