Finalmente ci siamo.
L’industria 5.0 Italia ormai è ai nastri di partenza.
Il decreto attuativo ormai è pronto.
Per la piena operatività della misura si attende la circolare del MIMIT contenente le indicazioni che le imprese devono seguire per accedere agli incentivi.
Capiamo di più dell’agevolazione.
CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI?
Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.
QUALI SONO LE IMPRESE ESCLUSE?
Sono escluse dal beneficio le imprese:
- in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive (D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231);
- che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
COSA FINANZIA?
Il nuovo Piano Transizione 5.0, in linea con l’evoluzione industriale verso l’Industria 5.0, promuove l’efficientamento energetico insieme alla digitalizzazione, in tre moduli distinti:
- efficientamento energetico (acquisto di beni strumentali materiali 4.0);
- autoconsumo e autoproduzione (acquisto di beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili);
- formazione del personale in competenze per la transizione verde.
QUALI PROGETTI SONO AMMISSIBILI AL BENEFICIO?
Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno più beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Nell’ambito del progetto di innovazione, sono, altresì, agevolabili:
- gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
- le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone, e in particolare:
- nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2, dell’articolo 109, del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917;
- nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
- nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di rilascio dell’attestato finale del risultato conseguito.
Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione.
I progetti di innovazione si considerano completati entro il 31 dicembre 2024 anche nel caso in cui l’ultimo investimento che li compone è effettuato entro il 30 aprile 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 gli ordini siano accettati dal venditore con pagamento di acconti in misura almeno pari al 50 per cento del costo di acquisizione.
CERTIFICAZIONI DEL RISPARMIO ENERGETICO E REQUISIT DEI SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO
La riduzione dei consumi energetici di cui all’articolo 9 è attestata con apposite certificazioni tecniche, rilasciate da uno o più valutatori indipendenti nella forma di perizie asseverate che rispetto all’ammissibilità del progetto di innovazione e al completamento degli investimenti attestino:
- ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6, del decreto in commento;
- ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:
a) gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
b) le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
c) gli organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi di almeno uno dei seguenti standard di accreditamento nella loro versione in vigore:
- UNI CEI EN ISO/IEC 17029;
- UNI EN ISO 14065;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, specificatamente per lo standard UNI CEI EN ISO 50001:2018;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17024, specificatamente per lo standard UNI CEI 11339; 5) UNI CEI EN ISO/IEC 17065, specificatamente per lo standard UNI CEI 11352;
d) gli ingegneri iscritti nelle sezioni A dell’albo professionale in possesso dei seguenti diplomi di laurea: L07 Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale; L09 Lauree in Ingegneria Industriale; LM20 Lauree Magistrali in Ingegneria Aerospaziale e Astronautica; LM22 Lauree Magistrali in Ingegneria Chimica; LM23 Lauree Magistrali in Ingegneria Civile; LM25 Lauree Magistrali in Ingegneria dell’Automazione; LM28 Lauree Magistrali in Ingegneria Elettrica; LM29 Lauree Magistrali in Ingegneria Elettronica; LM30 Lauree Magistrali in Ingegneria Energetica e Nucleare; LM33 Lauree Magistrali in Ingegneria Meccanica; LM34 Lauree Magistrali in Ingegneria Navale.
PERIZIA TECNICA ASSEVERATA
Le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, è comprovata da apposita perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato.
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