COS’E’?
Il bonus formazione 4.0 è stato istituito dalla legge di Bilancio 2018 (art. 1, c. da 46 a 56, legge n. 205/2017) e, modificato, dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 1064, lettere i) ed l), legge n. 178/2020), che ha disposto la proroga del credito d’imposta fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 ed ha ampliato il novero delle spese ammissibili.
Ultima modifica è avvenuta per opera dell’art. 22, c. 1, D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti).
A CHI SI RIVOLGE?
Il bonus spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Sono escluse:
- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale;
- imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
IN COSA CONSISTE?
Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle tecnologie 4.0.
L’attività formativa deve interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali:
- vendita e marketing;
- informatica e tecniche;
- tecnologie di produzione (i settori nei quali svolgere la formazione sono elencati nell’Allegato A della Legge di Bilancio 2018).
Più precisamente, le tematiche della Formazione 4.0 sono le seguenti:
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.
QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?
Sono ammissibili al credito d’imposta in esame le seguenti spese:
- spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della Legge n. 205/2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.
QUALI SONO LE NUOVE ALIQUOTE DEL CREDITO D’IMPOSTA?
Le aliquote del credito d’imposta sono state rimodulate dal Decreto Aiuti (art. 22, D.L. n. 50/2022), entrato in vigore il 18 maggio 2022.
Pertanto, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
- per le piccole imprese, dal 50% al 70% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
- per le medie imprese, dal 40% al 50%, nel limite massimo annuale di 250.000 euro.
Per i progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022, che non soddisfino le condizioni previste dal suddetto decreto ministeriale 1° luglio 2022, le misure del credito d’imposta sono diminuite al:
- 40% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 300.000 per le piccole imprese;
- 35% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro, per le medie imprese.
Il decreto Aiuti non modifica l’aliquota agevolativa prevista per le grandi imprese, pari al 30% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro.
La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.
Resta inteso che le agevolazioni summenzionate con aliquota maggiorata al 70% essendo demandate ad un successivo decreto direttoriale che definisse criteri e modalità di certificazione delle competenze ma non ancora pubblicato, prevedrà quindi, anche per l’annualità 2022 le medesime aliquote dell’anno precedente.
QUALI SONO LE CONDIZIONE PER BENEFICIARE DEL NUOVO CREDITO D’IMPOSTA?
Per quanto riguarda invece le condizioni per beneficiare del bonus potenziato, il decreto specifica che la maggiorazione è applicabile solo nel caso in cui le attività formative siano erogate da soggetti qualificati esterni all’impresa.
Si tratta in particolare:
- dei soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o la Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale od operativa;
- delle Università pubbliche o private o strutture a esse collegate;
- dei soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il Regolamento CE 68/01 della Commissione del 12/01/2001;
- dei soggetti in possesso di certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
- degli Istituti tecnici superiori;
- dei centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, della legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016);
- degli European Digital Innovation Hubs, selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea c/2021/7911 e definiti dall’articolo 16 del Regolamento (UE) 2021/694.
Il decreto, inoltre, puntualizza che per l’applicazione della maggiorazione della misura del credito d’imposta, le attività formative:
- dovranno avere una durata complessiva non inferiore a 24 ore;
- potranno essere svolte, in tutto o in parte, anche in modalità “e-learning”, subordinatamente alla predisposizione di specifiche modalità per il controllo dell’effettiva e continuativa partecipazione del personale dipendente alle attività medesime e per la verifica dei risultati raggiunti.
Inoltre, le attività formative devono avere una durata complessiva non inferiore a 24 ore.
Infine, l’applicazione della maggiorazione è subordinata al superamento di un test finale da parte del dipendente partecipante al corso.
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