COS’E’?
Il bonus verde, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 e in un ultimo prorogato fino al 2024 dalla Legge di Bilancio 2022
n. 234/2021, consiste in una detrazione fiscale IRPEF al 36% su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per ogni unità immobiliare, delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, le recinzioni, gli impianti di irrigazione, la realizzazione di pozzi, le coperture a verde e i giardini pensili.
Per beneficiare della detrazione, le spese sostenute devono essere documentate ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di sistemazione a verde.
A CHI SI RIVOLGE?
Possono usufruirne esclusivamente le seguenti categorie di soggetti:
- proprietario dell’immobile;
- nudo proprietario;
- l’usufruttuario;
- l’inquilino in affitto;
- la persona che detiene l’immobile in comodato (comodatario);
- ente pubblico o privato che corrisponde l’Ires;
- assegnatari di case popolari.
La detrazione spetta ai suddetti soggetti che abbiano sostenuto le spese, nella misura in cui le stesse siano effettivamente rimaste a loro carico.
È opportuno evidenziare che la detrazione fiscale del 36% è collegata all’unità immobiliare e non al soggetto beneficiario.
Questo significa che, indirettamente, se il soggetto avente diritto detiene più immobili, avrà un limite di spesa agevolabile pari a 5.000 euro per ciascun immobile.
Il beneficio fiscale non è previsto per immobili aventi una destinazione diversa da quella abitativa, come negozi o uffici che restano pertanto esclusi.
In caso di lavoro effettuati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di una professione o un’attività commerciale, la detrazione si riduce della metà.
QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?
Rientrano tra le spese ammesse in detrazione:
- gli impianti di irrigazione;
- realizzazione pozzi;
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni;
- grandi potature;
- riqualificazione prati;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
- spese di progettazione relative a lavori successivamente effettuati.
QUALI SONO LE SPESE NON AMMISSIBILI?
L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 28/2022 ha precisato che gli interventi devono essere di natura straordinaria, di conseguenza non sono agevolabili:
- la manutenzione ordinaria di giardini già esistenti e con regolarità periodica, non producendo di fatto alcun lavoro innovativo o modificativo di quanto indicato nel precedente paragrafo;
- l’acquisto di attrezzature specifiche per la cura del giardino (pale, picconi, taglia erbe);
- gli interventi lavorativi in economia da parte del proprietario (ovvero acquistando i materiali).
QUALI SONO LE MODALITA’ DI PAGAMENTO AMMESSE PER OTTENERE IL BENEFICIO?
Affinché si possa usufruire della detrazione, le spese sostenute per il Bonus verde devono essere pagate attraverso strumenti tracciabili, come bonifico bancario, carta di credito o debito, o assegno circolare. Non possono pertanto essere portate in detrazione le spese il cui pagamento sia stato effettuato in contanti.
Inoltre, nel documento di spesa deve essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione; inoltre, la descrizione dell’intervento deve consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.
QUAL E’ LA PROCEDURA DI ACCESSO AL BENEFICIO?
L’agevolazione fiscale che si applica nella dichiarazione dei redditi.
Il rimborso fiscale va ripartito in dieci quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di sostenimento della spesa.
IL BONUS E’ PREVISTO ANCHE PER LE PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO?
Il bonus verde è previsto anche per le spese sostenute per interventi eseguiti su parti comuni esterne degli edifici condominiali.
In questi casi la detrazione spetta fino ad un importo massimo di euro 5.000 per unità abitativa e il condomino ha diritto alla detrazione nel limite della quota a lui riferibile dalla tabella millesimale, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
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