Per quel che concerne le istruzioni alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi 2023, si evince che è stato recepito il contenuto di una Faq pubblicata sul sito delle Entrate lo scorso settembre, in merito alla modalità di gestione dichiarativa nei casi in cui il bene 4.0 venga interconnesso in un periodo d’imposta successivo all’entrata in funzione.
Questa modalità, riscontrata da un bel po’ di aziende, prevede ad ogni modo, che è possibile iniziare a fruire del credito d’imposta in misura pari a quella prevista per i beni strumentali “ordinari”, salvo poi utilizzare l’agevolazione fiscale piena dal momento dell’interconnessione (scomputando quanto già fruito in precedenza) in un nuovo triennio.
Ecco quindi che le istruzioni pubblicate, prevedono che in questa situazione, l’investimento venga trattato fin dall’origine come 4.0, a prescindere dal fatto che il bene sia stato interconnesso e in un periodo successivo.
INTERCONNESSIONE TARDIVA, COSA SUCCEDE QUINDI AI FINI DICHIARATIVI?
Il bene in dichiarazione va computato a tutti gli effetti come 4.0, per tale motivo, il codice del credito da indicare nel quadro RU sarà “2L” (o “3L” per i beni immateriali 4.0).
Successivamente, nel rigo RU5, dovrà essere indicato l’ammontare del credito d’imposta in misura piena prevista per i beni 4.0 anche se ancora manca l’interconnessione: quindi 50% o 40% del valore dell’investimento a seconda che sia stato o meno prenotato entro il 31 dicembre 2021.
Nel rigo RU 130 che dettaglia gli investimenti effettuati nel corso del 2022, l’ammontare complessivo del costo sostenuto va indicato nel box previsto per gli investimenti 4.0.
Per quanto riguarda l’uso in compensazione del credito, viene precisato che occorre utilizzare il codice tributo 6936 (o 6937 per gli immateriali 4.0).
Le istruzioni, riguardo alla modalità di gestione del modello F24 nel caso di interconnessione tardiva, precisano che in sede di primo utilizzo il campo «anno di riferimento» va valorizzato con l’anno solare di entrata in funzione.
A seguito dell’interconnessione, il campo in questione va gestito con l’indicazione dell’anno in cui questa si è verificata.
Nel rigo RU 130, inoltre, è presente anche un nuovo box al numero 6, titolato «interconnessione».
Per effetto delle istruzioni, il box va barrato nel caso in cui l’interconnessione sia avvenuta in un periodo d’imposta successivo a quello oggetto di dichiarazione e nel periodo il beneficiario abbia iniziato a fruire del bonus ordinario.
Va ricordato che nel caso di interconnessione tardiva il credito d’imposta pieno, nonostante sia stato indicato per intero nel quadro RU, resta congelato fino al momento dell’effettiva interconnessione e che la misura “ordinaria” del credito d’imposta fruibile dal momento dell’entrata in funzione va comunque utilizzata in un triennio.
Le modalità di gestione dichiarativa dell’interconnessione tardiva dei beni 4.0, ora chiarite, richiedono di valutare se intervenire sulle dichiarazioni precedenti, qualora si fosse scelto di trattare l’investimento come un bene ordinario (L3 per intendersi) fino all’interconnessione e 4.0 dall’interconnessione in poi.
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