Tutti i dati afferenti al credito d’imposta devono essere esposti nella sezione I del quadro RU distintamente, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
Per ciascuna agevolazione deve essere compilato un apposito modulo nel quale vanno esposti il codice identificativo del credito vantato (codice credito) nonché i dati previsti nei righi da RU2 a RU12.
Analizziamo insieme i vari quadri:
RIGO RU1
Al rigo RU1, sezione I, va esposto:
- Il codice credito “2L” relativamente agli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, c. 1057- bis L. 178/2020 (beni materiali 4.0, di cui all’allegato A alla L. 232/2016). Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni in 3 quote annuali. Per la compensazione, tramite il modello F24, si utilizza il codice tributo “6936”;
- Il codice credito “3L” relativamente agli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, c. 1058 e/o 1058-bis L. 178/2020 (beni immateriali 4.0 di cui all’allegato B alla L. 232/2016). Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni in 3 quote annuali. Per la compensazione, tramite il modello F24, si utilizza il codice tributo “6937”.
Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 01.01.2023 e non ancora fruiti occorre effettuare una comunicazione telematica al MIMIT, utilizzando il portale www.gse.it, di completamento dell’investimento e di utilizzo del credito (art. 4 D.L. 29.03.2024, n. 39 e D.M. 24.04.2024).
Nell’ambito della redazione del dichiarativo possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 1, 2 e 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10, e RU12.
RIGO RU5
In particolare, nel rigo RU5 deve essere indicato:
- nella colonna 1, l’importo del credito d’imposta maturato per investimenti realizzati nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione;
- nella colonna 2, l’importo del credito d’imposta di cui al c. 1058 maturato per investimenti in beni immateriali 4.0 (credito 3L) effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione ed entro il 30.06.2024 per i quali entro il 31.12.2023 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto (tale importo, qualora utilizzato in compensazione, non può essere riportato nel rigo RU6 della dichiarazione 2024 (per il 2023) in quanto compensato nel periodo d’imposta successivo a quello oggetto della dichiarazione 2024 (per il 2023);
- nella colonna 3, la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.
L’utilizzo in compensazione, ai sensi dell’art. 17 D. Lgs. 241/1997, del credito di imposta per acquisto di beni strumentali 4.0 decorre dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1062 per gli investimenti di cui ai commi da 1056 a 1058-ter (beni 4.0) e dopo aver effettuato la comunicazione telematica di completamento dell’investimento sul sito www.gse.it.
Si segnala che, la rettifica di quanto comunicato lo scorso anno, può avvenire con la presentazione di una dichiarazione integrativa del modello Redditi 2023 per il periodo di imposta 2022.
Ciò, in quanto, nel Modello Redditi 2024 non è più presente il rigo RU141 con il quale era possibile variare le prenotazioni degli investimenti effettuati nell’esercizio precedente.
MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2023 (RIGO RU130)
Nel rigo RU130 vanno indicati, rispettivamente, gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2023. In particolare, nei predetti righi vanno compilate:
- la colonna 4, in relazione al codice credito 2L, per gli investimenti di cui al comma 1057-bis;
- la colonna 4A, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al primo gruppo di beni dell’allegato A alla legge n. 232 del 2016, concernente “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”;
- la colonna 4B, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al secondo gruppo di beni dell’allegato A alla legge n. 232 del 2016, concernente “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”;
• la colonna 4C, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al terzo gruppo di beni dell’allegato A alla legge n. 232 del 2016, concernente “Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»”;
• la colonna 5, in relazione al codice credito 3L, per gli investimenti di cui al comma 1058 e/o 1058-bis. Nel caso in cui per gli investimenti indicati nelle precedenti colonne 4 e/o 5 l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello oggetto della presente dichiarazione occorre barrare la colonna 6 del rigo RU130.
ATTENZIONE AL RIGO RU12
Il credito sarà fruibile dall’anno di interconnessione poi suddiviso in un triennio di fruizione di pari importo. Nel caso particolare in cui l’impresa sia a conoscenza del fatto che il bene acquistato non verrà mai interconnesso, l’importo residuo da indicare nel rigo RU12 deve essere ridotto della quota corrispondente avendo cura di barrare la casella 1 del medesimo rigo, denominata “Vedere istruzioni”.
Al rigo RU12, la casella 1 deve essere barrata qualora, a seguito della perdita totale o parziale del diritto al credito d’imposta (ad esempio, in caso di revoca o di decadenza), l’importo residuo non vada riportato in tutto o in parte nella successiva dichiarazione dei redditi.
MONITORAGGIO INVESTIMENTI CON PRENOTAZIONE 2023 (RIGORU 140)
Ai fini del monitoraggio della misura agevolativa nell’ambito del PNRR, per poter misurare il raggiungimento da parte dell’Italia degli obiettivi previsti nel piano, nella sezione II del quadro RU, vanno indicati, fermi restando i termini di utilizzo del credito d’imposta previsti dalla legge, anche i dati degli investimenti relativi al credito per investimenti in beni immateriali effettuati oltre il termine del periodo d’imposta oggetto.
A tal fine, nel rigo RU 140, andranno esposti dati degli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati entro il 30.06.2024 per i quali entro il 31.12.2023 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto, anche se non ricompresi nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione per il 2023.
Vediamo alcuni esempi pratici.
Esempio: Quadro RU società di capitali per acquisto di beni strumentali materiali che godono del credito d’imposta nel 2023.
La società Gamma SRL ha acquistato uno macchina per il confezionamento e l’imballaggio – funzionale al processo di trasformazione 4.0, rientrante nell’allegato A, L. 11.12.2016, n. 232 tra i Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità – in data 15.02.2023, valore di € 60.000 + Iva (credito d’imposta del 20%.
Quindi: € 60.000 x 20% = € 12.000.
In data 31.03.2023 il bene è stato interconnesso e in data 16.05.2023 il credito è stato utilizzato in compensazione, mediante modello F24, per un importo di € 4.000.
- RU 1 – Beni materiali 4.0 – 2023 – codice credito 2L;
- RU 5 colonna 1 € 12.000;
- RU 6 € 4.000;
- RU 12 colonna 2 € 8.000;
- RU 130 colonna 4 e colonna 4B € 60.000.
ESEMPIO: QUADRO RU SOCIETA’ DI CAPITALI PER PRENOTAZIONE DI BENI STRUMENTALI IMMATERIALI NEL 2023
La società Delta S.r.l. ha ordinato una nuova applicazione per la gestione e il coordinamento della logistica 4.0 nell’anno 2023 del valore di € 200.000, versando 40.000 come acconto entro il 31.12.2023.
La piattaforma digitale è stata consegnata in data 30.05.2024 ed è stato interconnesso. Il credito di imposta spettante è pari al 20% dell’investimento effettuato.
- RU 1 – Beni Immateriali prenotati nel 2023 – codice credito 3L;
- RU 5 colonna 2 e 3: € 40.000;
- RU 12 colonna 2 € 40.000;
- RU 140 colonna 4 e colonna 4B € 200.000;
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