Novità importanti dall’Agenzia delle Entrate; infatti, arrivano nuovi chiarimenti con l’aggiornamento delle FAQ, risposte a domande frequenti, relativi all’agevolazione per la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi 2023 riservate alle imprese che hanno beneficiato del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali 4.0.
In particolare sono due i chiarimenti resi ai contribuenti:
- Per quel che concerne gli investimenti 4.0 prenotati entro il 31/12/2021 con il versamento dell’acconto almeno pari al 20%, andavano indicati nel modello redditi 2022 periodo d’imposta 2021 e quindi non esposti anche nel modello dei redditi 2023 periodo d’imposta 2022; facendo ciò, si duplicherebbe l’inserimento del beneficio in dichiarazione;
- Gli investimenti 4.0 effettuati entro il 31/12/2020 ed interconnessi tardivamente, ovvero nel 2022, devono essere indicati, unitamente al credito maturato, nel modello redditi 2021 periodo d’imposta 2020, ricorrendo eventualmente alla compilazione di una dichiarazione integrativa.
Sarebbe infatti errato indicarli nel modello redditi 2023.
MA ANDIAMO CON ORDINE…
In particolare, la lente di ingrandimento si posa su una situazione che ha le seguenti caratteristiche:
- nel 2021 l’impresa ha effettuato una prenotazione con ordine vincolante e versamento dell’acconto del 20 per cento;
- nel corso del 2022 ha completato l’acquisto di un bene strumentale nuovo che rientra nel piano Transizione 4.0;
- nel modello Redditi 2022, quindi relativo all’anno precedente, ha indicato l’importo del credito d’imposta maturato.
L’Agenzia delle Entrate nella FAQ pubblicata il 5 giugno 2023 ribadisce le istruzioni relative allo scorso anno:
“Nel rigo RU140 andavano indicati gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento del citato modello (2021) ed entro il 31 dicembre 2022 per i quali entro il 31 dicembre 2021 si era proceduto all’ordine vincolante ed era stato versato l’acconto del 20 per cento. Il corrispondente credito d’imposta, sebbene non ancora utilizzabile nel citato periodo d’imposta, andava comunque indicato nella colonna 2 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo”
Quanto gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione dei redditi 2023, quindi relativa al 2022, che sono diversi da quelli esposti nel rigo RU140 del modello Redditi dello scorso anno devono essere comunicati quest’anno, entro la scadenza del 30 novembre 2023.
E allo stesso tempo, in caso di novità rispetto a quanto già dichiarato, il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali 4.0 va indicato nella colonna 1 e 3 del rigo RU5.
CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0 E DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2023: NUOVE ISTRUZIONI DELLE ENTRATE
Come sottolinea l’Agenzia delle Entrate, le informazioni non possono e non devono essere comunicate due volte, nei modelli Redditi 2022 e 2023, per evitare una duplicazione del beneficio.
Allo stesso modo non trovano spazio nella dichiarazione dei redditi di quest’anno gli investimenti in beni strumentali realizzati nel 2020 e interconnessi nel 2022, periodo d’imposta di riferimento.
“Il credito maturato e l’ammontare degli investimenti realizzati nel 2020 per l’acquisto di beni strumentali di cui all’Allegato A o B della legge n. 232 del 2016 vanno indicati, eventualmente anche mediante presentazione di dichiarazione integrativa, nel modello Redditi 2021. ”.
A sostegno della sua posizione, l’Amministrazione finanziaria richiama le relative istruzioni in cui si evince la necessità di indicare l’ammontare del credito d’imposta maturato, a prescindere dal fatto che il bonus non fosse ancora utilizzabile in attesa dell’interconnessione.
In questo caso, quindi, è necessario integrare le informazioni già trasmesse in passato, ma i dati non devono essere inclusi nella nuova dichiarazione dei redditi 2023.
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