Contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà.

Nov 24, 2022


IN COSA CONSISTE?

Il cd. decreto Sostegni-bis, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, articolo 1-ter, comma 2 bis, ha previsto lo stanziamento di 40 milioni di euro, destinato a riconoscere nuovi contributi a fondo perduto a favore delle “imprese in difficoltà”.

A CHI SI RIVOLGE?

La misura si rivolge alle imprese operanti nei settori della ristorazione, dei bar, del catering per eventi, dell’organizzazione di feste e cerimonie e delle piscine, che hanno subito un danno economico a causa dello stato di emergenza da Covid-19.

QUALI SONO LE CONDIZIONI DI ACCESSO?

Costituiscono condizione essenziale per accedere al CFP “imprese in difficoltà”:

  • avere sede legale o operativa sul territorio nazionale;
  • risultare, all’atto della presentazione dell’istanza, regolarmente iscritti al Registro Imprese e in attività;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere impresa già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi dei Regolamenti UE. Tale requisito non è richiesto alle micro e piccole imprese (tenendo conto della definizione di dimensione d’impresa UE);
  • non sono comunque ammesse le micro e le piccole imprese sottoposte a procedure concorsuali o che abbiano ottenuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione;
  • non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  • non trovarsi in condizioni previste dalla legge come causa ostativa o di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche;
  • essere incorsi in un calo dei ricavi nell’anno 2021 rispetto all’anno 2019, di almeno il 40%. Nel caso di richiedente che abbia attivato la partita IVA nel corso dell’anno 2020, il requisito prevede una riduzione di almeno il 40% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2021 rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi dell’anno 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA. Per imprese con esercizio non coincidente con anno solare, i ricavi 2019 sono quelli dell’esercizio che termina fino al 30 dicembre 2019 con riferimento ai ricavi dell’esercizio che termina fino al 30 dicembre 2021;
  • rispettare i limiti e le condizioni di accesso agli aiuti concessi in regime “de minimis”.

QUALI SONO I LIMITI E CONDIZIONI DEGLI AIUTI DE MINIMIS?

La caratteristica più complessa del contributo a fondo perduto qui in esame discende dal fatto che il cd. “Temporary Framework aiuti Covid-19” ha cessato i suoi effetti il 30 giugno 2022.

Di conseguenza, il contributo, seppure “pensato” in tempi di covid, soggiace alle diverse condizioni ed ai diversi limiti previsti per gli aiuti “de minimis” (Regolamento n. 1407/2013/UE della Commissione europea del 18 dicembre 2013 e succ. mod.).

In sede di istanza è necessario rendere dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000) con riferimento ai requisiti di accesso agli aiuti de minimis ed agli ammontari, ai fini della verifica del rispetto delle soglie.

Ricordiamo che non possono godere degli aiuti de minimis:

  • le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura (regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio);
  • le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
  • le imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei seguenti casi:

a) qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

b) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

I soggetti che, invece, sono beneficiari di aiuti de minimis possono goderne entro un massimale da verificarsi su base triennale, così definito:

  • 200.000 euro per “altri settori”;
  • 100.000 euro per settore autotrasporto.

COME VIENE CALCOLATA LA MISURA AGEVOLATIVA?

Nel momento in cui il CFP “attività in difficoltà” viene richiesto, non è possibile conoscerne l’ammontare. L’effettivo contributo riconosciuto, infatti, verrà quantificato a canale di trasmissione delle istanze chiuso, mediante riparto delle somme stanziate (40 milioni di euro) tra tutti gli aventi diritto, secondo il seguente criterio:

  • 70% degli importi stanziati, a tutti i richiedenti;
  • 20% in egual misura tra tutti i richiedenti con ricavi (determinati secondo le regole fiscali) del 2019 superiore a 400.000 euro;
  • 10% in egual misura tra tutti i richiedenti con ricavi (regole fiscali) del 2019 superiore a 1.000.000 di euro.

Definito l’ammontare del CFP, questo sarà accreditato sul conto corrente il cui IBAN deve essere indicato in sede di istanza. Deve trattarsi di un conto bancario o postale intestato o cointestato al soggetto istante.

COME SI INVIA LA DOMANDA PER IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO?

L’istanza deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, tramite:

  • Desktop Telematico;
  • Applicazione web messa a disposizione sul portale “Fatture e Corrispettivi”

A cura:

  • del soggetto istante;
  • di un intermediario ex art. all’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, già delegato alla consultazione del Cassetto Fiscale o delle Fatture elettroniche;
  • di un intermediario ex art. all’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato espressamente ai fini della presentazione dell’istanza. In tal caso l’intermediario deve autocertificare la sussistenza di tale delega, barrando l’apposita casella posta nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica”

Le istanze possono essere trasmesse a partire dal 22 novembre 2022 ed entro il 6 dicembre 2022.

Entro tale lasso di tempo, in caso di errore, è possibile ritrasmettere un’istanza corretta, che andrà automaticamente a sostituirsi a quelle precedentemente trasmesse.

All’atto della trasmissione viene rilasciata una prima ricevuta di presa in carico, cui seguirà una seconda ricevuta all’atto della liquidazione del contributo.

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