Cosa accade con l’Industria 4.0 se acquisto beni nel 2022 ma li pago nel 2023?

Mag 22, 2023

Particolare attenzione è data da una domanda, relativa all’industria 4.0, pervenuta da un collega sull’Esperto Risponde, il quale chiede:

Un’azienda ordina un bene d’industria 4.0 ma che viene consegnato ad ottobre 2022, interconnesso a novembre 2022 valore inferiore 300.000 euro.

Il pagamento rateale avviene con cambiali direttamente con il fornitore (no leasing – no finanziamento) iniziato a febbraio 2023.

In quale anno in cui si può utilizzare il credito? È possibile utilizzare la percentuale del 40% poiché il bene è stato interconnesso nell’anno 2022 o va applicato il 20% in quanto pagamenti sono iniziati nel 2023 e sono successivi all’interconnessione?

Poiché il bene nell’anno 2022 risulta consegnato e interconnesso ma in assenza di pagamenti, per poter usufruire del credito deve maturare il pagamento di almeno il 20% del saldo prezzo? 

L’Esperto Risponde affermando che il credito di imposta spettante è pari al 20%, facendo riferimento al mancato pagamento dell’anticipo del 20%.

Sicuramente è un evidente errore.

CAPIAMO IL PERCHE’ LEGGENDO LA RISPOSTA DELL’ESPERTO RISPONDE

Nella fattispecie illustrata nel quesito, si tratta di un bene materiale riconducibile all’allegato A alla legge 232/2016.

Si precisa pertanto quanto segue: 

 fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti prescritti, il credito d’imposta spetta nella misura del 20% (aliquota applicabile agli investimenti effettuati nel 2023). La percentuale del 40%, infatti, sarebbe stata applicabile qualora entro il 31 dicembre 2022: a) il relativo ordine sia stato accettato dal venditore: questa condizione appare rispettata, posto che è avvenuta la consegna del bene presso l’acquirente; b) sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Tale requisito, invece, non è soddisfatto, in quanto i pagamenti sono iniziati nel corso del corrente anno (2023); 

② ai sensi dell’articolo 1, comma 1059, legge 178/2020, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le regole ordinarie, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni. Considerato peraltro che il pagamento è iniziato nel 2023, sarà a partire da questa annualità che è possibile usufruire del credito d’imposta, alla luce delle considerazioni che precedono.

PERCHE’ VI E’ UN ERRORE?

Semplice, la risposta ritiene che l’aliquota del 40% sarebbe stata applicabile solamente a condizione che entro il 2022 (anno di consegna, messa in funzione ed interconnessione del bene) il relativo ordine fosse stato accettato dal venditore e fosse stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (facendo evidentemente riferimento alla cosi detta prenotazione – anticipo pagato in misura pari o superiore al 20% – necessaria nel caso di beni consegnati in esercizi successivi).

L’aliquota applicabile dipende dalla legge incentivante a cui ricondurre l’investimento.

Essa dipende esclusivamente dal primo dei tre momenti temporali rilevanti per l’incentivo in questione:

  1. Data di Effettuazione;
  2. Data di Messa in Funzione;
  3. Data di Interconnessione.

Ai fini della determinazione del “momento di effettuazione”, rilevante ai fini della spettanza dell’incentivo, l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

Nel caso in esame, il bene industria 4.0 è stato consegnato nel 2022 e interconnesso.

Il testo della domanda non chiarisce quali fossero gli accordi relativi al momento di traslazione della proprietà che, normalmente, nel caso di acquisti diretti, coincide con la sottoscrizione Collaudo presso l’utilizzatore.

Essendo il bene consegnato e interconnesso, e quindi messo in funzione, è però probabile che le previsioni dell’art. 109, unico elemento determinante, siano state soddisfatte.

Pertanto la norma a cui riferirsi per l’aliquota è il comma 1057 dell’art. 1 della legge 178/2020 pari al 40%.

Le due condizioni elencate dall’Esperto nella Risposta sono quelle riportate dalla Circolare 4/E al paragrafo 5.3 (a cui rimanda la stessa dal par.6.1.3) per i casi in cui l’investimento sia stato “effettuato” in esercizio successivo al quello nel quale l’azienda contribuente abbia formato la volontà di procedere all’investimento per l’appunto necessariamente documentabile con “ordine accettato dal fornitore” e con il “pagamento dell’anticipo pari o superiore al 20%”, condizioni che qui non hanno alcun senso, essendo il bene stato consegnato.

L’unica condizione che il contribuente dovrà verificare, per poter applicare il 40%, è che nel corso del 2022 si sia verificato quanto previsto dall’art. 109 citato.

Anche la fruizione segue le previsioni del comma 1059 citato nella risposta.

Ma errato anche il riferimento al pagamento quale condizione per avviare la fruizione dell’incentivo.

Quest’ultimo può decorrere dal 2022 se, oltre all’avvenuta “messa in funzione” ed “interconnessione”, il contribuente ha seguito gli adempimenti documentali di cui al comma 11 dell’art. 1 della legge 232/2016 e successive modifiche in particolare del comma 1062 dell’art. 1 della legge 178/2020 (… Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale di cui al periodo precedente può’ essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.)

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