Analizziamo concretamente un caso di specie, così da capire nel concreto come comportarsi al fine di adempiere agli obblighi nella maniera opportuna.
DOMANDA
Alfa Srl ha sostenuto investimenti in beni materiali nuovi (non 4.0) acquistati nell’esercizio 2021.
Alcune fatture riportano la dicitura richiesta per legge (Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058, L. 178/2020) e la stessa, quindi, è già stata apposta dal fornitore.
Altre fatture, invece, sempre per beni teoricamente agevolabili, non riportano alcuna dicitura.
È corretto, al fine di usufruire del relativo credito d’imposta, nella misura del 10%, integrare le fatture ricevute apponendo manualmente sulle stesse la dicitura richiesta per legge?
RISPOSTA
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 603/E/2021, coerentemente con quanto già chiarito nella circolare 9/E/2021, ha fornito chiarimenti in ordine al riferimento normativo da indicare per le acquisizioni dei beni agevolabili, ovvero:
- per gli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20%, le relative fatture e gli altri documenti di acquisto devono contenere il riferimento alle disposizioni della legge di bilancio 2020: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-197 Legge 160/2019”;
- per gli investimenti intrapresi a decorrere dal 16 novembre 2020 – per i quali, vale a dire, alla data del 15 novembre non ci sia stato l’ordinativo e/o il versamento dell’ acconto del 20% – le fatture e gli altri documenti di acquisto dei beni ammissibili devono riportare il riferimento alla disciplina agevolativa della legge di bilancio 2021: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1054 e 1058 Legge n. 178/2020”.
Nel caso in cui non sia stato indicato il corretto riferimento normativo in documenti già emessi, i soggetti interessati possono integrare i documenti già emessi, sprovvisti della corretta indicazione delle disposizioni agevolative di riferimento, prima che inizino le attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, secondo le modalità indicate nella risposta a interpello n. 438/E/2020.
Sebbene resa in relazione all’applicazione della disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali di cui ai commi 185 – 197 della Legge di Bilancio 2020, si ritiene che dette indicazioni tornino applicabili anche alle acquisizioni di beni ammissibili intervenute dal 16 novembre 2020, attesa la sostanziale equivalenza degli obblighi di conservazione documentale posti a carico anche dei beneficiari del nuovo credito d’imposta.
In particolare:
- nel caso di fatture ricevute in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;
- nel caso di fatture elettroniche ricevute dal venditore tramite Sistema di Interscambio (SdI), è possibile:
1) stampare il documento di spesa apponendo sulla copia cartacea la predetta scritta indelebile e conservarlo ai sensi dell’articolo 39, D.P.R. 633/1972;
2) oppure, in alternativa, realizzare un’integrazione elettronica, da unire all’originale e conservare insieme allo stesso, e inviare tale documento sotto forma di autofattura allo SdI, secondo le modalità indicate in tema d’inversione contabile nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019.
Stesso discorso dicasi anche per gli investimenti 4.0.
NB: per gli investimenti sostenuti nell’annualità 2022, sarebbe preferibile integrare alla dicitura (Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058, L. 178/2020), quella successiva, ovvero (Beni agevolabili ai sensi della Legge 30 Dicembre 2020 n.178 – Legge di Bilancio 2021 – art. 1 commi 1051 al 1067, come modificati dal comma 44 dell’art.1 della Legge 234/2021).
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