Credito di imposta ZES: requisito della ”novità” per i beni immobili. E’ fatta salva anche per immobili già esistenti e non di nuova costruzione?

Lug 24, 2023

Con la risposta a interpello n. 310 del 3 maggio 2023, si è intervenuto a chiarire la nozione di “novità” per i beni immobili potenzialmente rientranti nel credito di imposta ZES.

In particolare si specifica se si possa usufruire del credito d’imposta ZES relativamente al costo sostenuto per l’acquisto di nuovi impianti e di beni strumentali, nonché per l’esecuzione di lavori edili realizzati su un compendio industriale già esistente sull’area ZES.

Sul piano normativo si ricorda che: 

  • il credito di imposta è esteso all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti», con effetti a decorrere dal 1° maggio 2022 (ai sensi dell’articolo 50 del decreto-legge n. 36 del 2022) e «fino al 31 dicembre 2023».

Pertanto, il credito d’imposta ZES spetta anche per l’acquisto di terreni e per l’acquisizione, per la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali per gli investimenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 36, ossia dal 1° maggio 2022.

Viceversa, per gli investimenti effettuati dal 1°giugno 2021 al 30 aprile 2022, il medesimo credito di imposta era stato esteso esclusivamente all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti (cfr. risposta ad interpello n. 332 del 21 giugno 2022).

Il requisito temporale deve essere attentamente valutato dall’istante, al fine della corretta fruibilità del credito di imposta. 

In merito, invece, al quesito posto sul requisito della ”novità” in relazione al compendio immobiliare, il riferimento va al comma 98 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (come da ultimo modificato dalla legge di bilancio 2023) in cui si prevede espressamente che il credito di imposta riguarda gli investimenti in beni strumentali ”nuovi”.

Conseguentemente, l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati (v. anche circolare n. 34/E del 3 agosto 2016).

Pertanto, si ritiene che il requisito della novitàdebba caratterizzare anche gli immobili strumentali acquisiti o realizzati per beneficiare del predetto credito d’imposta ZES.

Alla luce di quanto sopra, si può concludere che:

  1. in relazione al ”costo sostento per l’acquisto del (…) compendio immobiliare” in questione, si ritiene che detto costo non sia agevolabile in quanto riferito ad un compendio carente del requisito della novità nei termini sopra indicati.
  2. in caso di ampliamento di beni immobili non dotati del requisito della novità, dunque, il beneficio fiscale spetta limitatamente alle spese sostenute per detto ampliamento: il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR 6 giugno 2001, n. 380), all’articolo 3, lettera e.1), considera come ”interventi di nuova costruzione” (quindi, di fatto, dotati del predetto requisito della novità), anche “l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente”.
  3. in caso di interventi di ampliamento su beni immobili (di per sé) dotati del requisito della novità, il beneficio in questione spetta, oltre che in relazione alle spese di acquisizione dell’immobile nuovo, anche su quelle sostenute per il suo ampliamento.

Ma sarà davvero così?

Al momento è questa la risposta dell’Agenzia.

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