Credito d’imposta investimenti in beni strumentali 4.0: istruzioni modello REDDITI 2023 con interconnessione tardiva.

Mag 2, 2023

Una novità importantissima per la compilazione del prossimo modello REDDITI 2023 concernenti il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, riguardano le istruzioni al quadro RU relativamente alle indicazioni per la compilazione nel caso della c.d. interconnessione “tardiva”.

In poche parole, in caso di bene materiale “4.0” con interconnessione “tardiva” e utilizzo del credito d’imposta in misura “ridotta”, occorre indicare al rigo RU1 il codice credito 2L, relativo all’investimento 4.0, e al rigo RU5 il credito d’imposta in misura “piena”.

Infatti, le indicazioni fornite riprendono, in sostanza, i chiarimenti già forniti nelle FAQ di settembre 2022 per il precedente modello REDDITI 2022.

Ecco quindi che qualora per gli investimenti in beni strumentali 4.0, indicati al rigo RU130 (investimenti effettuati nel 2022) nelle colonne 4 e/o 5, l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello oggetto della dichiarazione e il beneficiario, in base all’art. 1 comma 1059 della L. 178/2020, abbia iniziato a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi del comma 1055 (in misura ridotta) dall’anno di entrata in funzione del bene, ovverosia nella medesima aliquota percentuale spettante in relazione agli investimenti aventi a oggetto beni strumentali “ordinari”, secondo le istruzioni occorre:

  • indicare nel rigo RU1 il codice credito “2L” o “3L” (in base all’investimento effettuato, rispettivamente, in beni materiali o immateriali “4.0”);
  • riportare nel rigo RU5 l’ammontare del credito d’imposta nella misura “piena” prevista per tali beni;
  • riportare nel rigo RU130, colonne 4 o 5, l’ammontare complessivo del costo sostenuto;
  • barrare la colonna 6, denominata “interconnessione”, del predetto rigo RU130.

Resta fermo che, sebbene il credito sia indicato per l’intero ammontare, lo stesso è utilizzabile in misura non superiore alla percentuale prevista per i beni “ordinari”, per la quota annuale pari a un terzo. 

Il credito in misura piena sarà fruibile dall’anno di interconnessione e dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza.

Tale valore sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.

Per la compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24, l’impresa deve utilizzare il codice tributo “6936” o “6937”, corrispondente alla natura degli investimenti realizzati, valorizzando il campo “anno di riferimento” con l’anno di entrata in funzione del bene.

A seguito dell’intervenuta interconnessione, il campo andrà valorizzato con l’anno in cui questa si è verificata.

Prendendo in esame l’esempio fornito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2021 (§ 5.4), si ipotizzi che nel corso del 2022 si sia proceduto all’acquisto e all’entrata in funzione di un bene agevolabile di costo pari a 100.000 euro e che nel corso del 2023 si proceda alla sua interconnessione.

Qualora l’impresa nel corso del 2022 si avvalga della possibilità di utilizzare in compensazione la prima quota del credito “ordinario” spettante ai sensi dell’art. 1 comma 1055 della L. 178/2020, pari a 2.000 euro (1/3 di 6.000), a partire dal 2023 decorrerà il triennio di fruizione del credito spettante, per ipotesi, ai sensi del comma 1057 e la quota annuale compensabile sarà pari 1/3 di 38.000 (40.000 – 2.000).

In particolare, nel caso di specie:

  • il credito d’imposta “ordinario” sarebbe pari a 6.000 euro (100.000 × 6%), suddiviso in tre quote annuali di pari importo pari a 2.000 euro (6.000/3);
  • il credito d’imposta “4.0” sarebbe pari a 40.000 euro (100.000 × 40%), ridotto però della prima quota del credito “ordinario” utilizzata pari a 2.000 euro, per un totale quindi di 38.000 euro, suddiviso in tre quote annuali di pari importo pari a 12.666 (38.000/3).

In tal caso, il quadro RU del modello REDDITI 2023, stando alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, potrebbe essere compilato come di seguito:

  • nel rigo RU1 indicando il codice “2L”;
  • nel rigo RU5 indicando il credito d’imposta in misura “piena”, pari a 40.000;
  • nel rigo RU12 indicando il credito residuo che sarà riportato nella successiva dichiarazione, pari a 38.000 euro (40.000 – 2.000 quota utilizzata in compensazione).

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre affermato che nel caso particolare in cui l’impresa sia a conoscenza del fatto che il bene acquistato non verrà mai interconnesso, l’importo residuo da indicare nel rigo RU12 deve essere ridotto della quota corrispondente alla maggiorazione riconosciuta per i beni agevolabili “Transizione 4.0”, avendo cura di barrare la casella 1 del medesimo rigo, denominata “Vedere istruzioni”.

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