Domanda
Una società, operante nel settore della meccanica, ha sottoscritto un contratto di leasing volto all’acquisizione di un tornio con tecnologia “Industria 4.0”.
Si tratta di un bene agevolato di cui all’allegato A della legge 232/2016, di Bilancio per il 2017, interconnesso nel gennaio 2023, e per il quale è stata rilasciata perizia di asseverazione il mese successivo. Il software connesso all’utilizzo del macchinario è risultato parimenti agevolato (allegato B della stessa legge 232/2016).
Gli interventi di installazione dell’impianto di aspirazione, specifico per il bene agevolato, e di collegamento del macchinario all’impianto elettrico, in quanto strettamente funzionali al tornio e al suo corretto utilizzo, godono anch’essi dell’agevolazione dell’iperammortamento?
Risposta
L’articolo 1, commi 1051-1063, della legge 178/2020 (di Bilancio per il 2021) ha istituito un credito d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali “ordinari” e “Industria 4.0”, che ricalca in buona parte la disciplina dell’iperammortamento (da qui l’erroneo richiamo, nel quesito, a quest’ultima agevolazione in luogo del citato credito d’imposta).
La norma stabilisce che il costo agevolabile è determinato a norma dell’articolo 110, comma 1, lettera b, del Tuir (Dpr 917/1986) e, di conseguenza, dovranno essere compresi anche gli oneri accessori di diretta imputazione, ossia quei costi che, secondo quanto riportato nell’Oic 16, sono collegati all’acquisto che la società sostiene affinché l’immobilizzazione possa essere utilizzata, nonché i costi sostenuti per portare il cespite nel luogo e nelle condizioni necessarie perché costituisca un bene duraturo per la società.
Sempre l’Oic 16, a titolo esemplificativo, considera quali costi accessori i costi di installazione, quelli di montaggio e posa in opera e quelli di messa a punto.
Con riferimento al quesito, si ritiene che l’accessorietà del costo e, quindi, la spettanza del beneficio in relazione allo stesso dipenderà essenzialmente dalla sua rilevanza ai fini del possibile funzionamento del bene 4.0.
In pratica, se tali costi relativi all’impianto di aspirazione e di collegamento all’impianto elettrico non sono indispensabili ai fini del funzionamento del bene, la cui interconnessione, quindi, potrà avvenire anche in loro assenza, si ritiene che gli stessi non possano essere agevolabili.
Diversamente, saranno agevolabili, ma della loro necessità e rilevanza dovrà essere dato atto nella perizia redatta ai fini della spettanza del beneficio.
Operativamente, se, infatti, il perito avesse dato atto dell’avvenuta interconnessione in assenza di tali costi, si ritiene che essi dovrebbero essere esclusi.
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