VEDIAMO UN CASO APPLICATIVO.
Si presenta il caso di un bene agevolabile ex articolo 1, commi da 1051 a 1063, legge 178/2020, di Bilancio per il 2021, avente i requisiti per essere considerati beni strumentali materiale 4.0, ex allegato A della legge 232/2016, di Bilancio per il 2017.
Il costo del bene è inferiore a 300mila euro, ma si è scelto di far redigere ugualmente una perizia giurata, affinché venissero attestati i requisiti tecnici del bene e l’avvenuta interconnessione.
La perizia attesta che il bene è entrato in funzione ed è stato interconnesso nel 2021.
Considerato che la perizia è stata redatta e giurata nel 2023, si chiede se il credito d’imposta, nella misura prevista per i beni strumentali 4.0, possa essere utilizzato già a partire dal 2021 (anno di entrata in funzione del bene e di effettiva interconnessione), oppure solamente a partire dall’anno in cui è stata redatta la perizia, seppure non obbligatoria?
L’articolo 1, comma 1062, della legge 178/2020 prevede, con riferimento agli adempimenti documentali correlati alla spettanza del credito d’imposta 4.0, che le imprese sono, di regola, tenute a dotarsi di una perizia asseverata (rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali) o di un attestato di conformità (rilasciato da un ente di certificazione accreditato), da cui risulti che i beni strumentali possiedono le caratteristiche 4.0 e sono interconnessi al sistema aziendale.
Solo per i beni strumentali di costo unitario non superiore a 300mila euro, il suddetto onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ex Dpr 445/2000.
L’agenzia delle Entrate ha confermato (da ultimo con la risposta a interpello 62/2022) che l’acquisizione della perizia asseverata in un esercizio diverso da quello dell’interconnessione produce uno slittamento del momento a partire dal quale è possibile fruire del beneficio.
In questa situazione, quindi, dato il costo dell’investimento inferiore a 300mila euro, l’impresa non era tenuta a dotarsi della perizia (comunque acquisita nel 2023), ma sarebbe stata sufficiente la dichiarazione resa dal legale rappresentante.
In base all’esempio prospettato, non è dato sapere se nel 2021 (anno di acquisizione e interconnessione del bene) la dichiarazione del legale rappresentante sia stata resa. Qualora ciò sia avvenuto, l’impresa potrà fruire del credito 4.0 già dall’anno 2021; altrimenti, la fruizione del credito slitta alla prima annualità nella quale è stata acquisita la documentazione (perizia o dichiarazione del legale rappresentante) attestante che il bene possiede le caratteristiche 4.0 ed è interconnesso al sistema aziendale.
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