Con un provvedimento a sorpresa del 1° giugno 2023, l’Agenzia ha finalmente approvato il nuovo modello di comunicazione per la fruizione dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nelle Zone Economiche Speciali (ZES), di cui all’articolo 5 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), di cui all’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Il nuovo modello CIM23, che difatti eredita l’impalcatura del suo predecessore CIM17, si presenta notevolmente più snello, in quanto potrà essere utilizzato esclusivamente per la richiesta del credito relativo ad investimenti effettuati nel 2023 (ovvero dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2023); per gli altri continuerà ad essere operativo il vecchio modello.
Ecco quindi, in caso di progetti d’investimenti unitari, iniziati nel 2022 e conclusi nel 2023 sarà necessario presentare due comunicazioni differenti, includendo in un modello tutti gli investimenti effettuati fino al 2022 mentre nel nuovo solo quelli realizzati nel 2023.
La grande novità del provvedimento, in ogni caso, riguarda l’introduzione di precisi limiti temporali all’invio della comunicazione per la richiesta del credito, sia per gli investimenti effettuati fino al 2022 sia per quelli effettuati nel 2023, limiti mai previsti dalle disposizioni normative che regolano l’agevolazione.
Secondo quanto chiarito nel provvedimento, infatti, per gli investimenti:
- effettuati fino al 31 dicembre 2022 si potrà inviare le domande per la richiesta del credito fino al 31 dicembre 2023;
- effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023 si potrà inviare la comunicazione fino al 31 dicembre 2024.
Il provvedimento, dunque, oltre a differenziare i modelli (e conseguentemente i software utilizzabili per l’invio, considerato che per il pregresso continuerà ad essere operativo il CIM17 mentre per gli investimenti 2023 il nuovo CIM23) utilizzabili per l’invio delle comunicazioni relative a progetti d’investimenti realizzati fino al 2022 e dal 1° gennaio 2023, differenza anche i termini temporali entro i quali sarà necessario inviare l’istanza.
Due sole le eccezioni che consentono di derogare alla previsione di tali termini, ossia:
- comunicazioni rettificative dei dati del quadro C, nei casi di comunicazioni sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete, se pervenute entro 60 giorni dalla restituzione dell’apposita ricevuta telematica e a condizione che l’importo del credito richiesto con la comunicazione rettificativa non risulti variato rispetto a quello presente sulla comunicazione originaria;
- comunicazioni presentate nei mesi di novembre e dicembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuate le acquisizioni (quindi novembre e dicembre 2023 per gli investimenti realizzati fino al 2022, novembre e dicembre 2024 per gli investimenti realizzati nel 2023) successivamente scartate, se pervenute entro il mese di febbraio 2024 per gli investimenti realizzati fino al 2022, o entro febbraio 2025 per gli investimenti realizzai nel 2023.
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