Importante precisione da effettuare è che il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi (Industria 4.0) è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non tassazione del credito, non porti al superamento del costo sostenuto.
Questo il comma 1059 della legge 178/2020: a fornire indicazioni sulla sua corretta interpretazione ci hanno pensato l’Agenzia delle Entrate e la Ragioneria dello Stato.
Infatti, quest’ultima, in particolare con le circolari 14 e 33/2021 ed in considerazione del fatto che il credito d’imposta è una misura finanziata dal Pnrr, ha ricordato che si applica il regolamento UE 2021/241.
Ne consegue che, con riferimento al credito di imposta 4.0 sussiste un divieto di doppio finanziamento, il quale si sostanzia nell’impossibilità che il costo di un intervento possa essere rimborsato due volte con diverse fonti di finanziamento pubbliche.
Il concetto di «doppio finanziamento» non va confuso con il concetto di «cumulo» che, invece, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un investimento.
Facciamo un esempio:
Se una misura finanzia il 40% del valore di un bene, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e non si superi il 100% del costo.
La precisazione che la quota rimanente possa essere finanziata attraverso altre fonti si ritiene vada intesa nel senso che è possibile beneficiare di una seconda misura che non deve superare la quota rimasta “scoperta”.
Per cui, a fronte di una spesa pari a 100 e di un beneficio pari a 40, il credito 4.0 va calcolato su 100 ma avendo cura di non ottenere un beneficio superiore a 60.
Il superamento del costo sostenuto avrebbe come conseguenza che parte dei costi sarebbero finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto «doppio finanziamento».
La determinazione del credito d’imposta partendo dal costo lordo trova conferma anche nella circolare 9/E/2021.
Tale discorso quindi è applicabile per quel che concerne il cumulo tra credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno e credito d’imposta Industria 4.0, cui soprattutto nel 2021 ha generato non poche difficoltà di calcolo, in considerazione che le due agevolazioni all’epoca al 45% per il Credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno micro/piccola impresa + 50% Credito d’imposta investimenti in beni strumentali=facesse superare il 100% del costo sostenuto in considerazione della non imponibilità dell’ultima agevolazione.
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In conclusione, è importante valutare tutte le norme di riferimento e sulla base delle indicazioni di ognuna, applicare il corretto iter, ogni qualvolta un investimento potrebbe essere cumulato da più agevolazioni.
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