Credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno & Industria 4.0: cosa si intende per investimenti iniziati nel 2022 e conclusi nel 2023?

Lug 4, 2023

Una domanda che mi viene richiesta spesso dai colleghi con l’introduzione del nuovo modello per l’invio delle comunicazioni relative al credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno è la seguente:

Cosa si intende per investimenti iniziati nel 2022 e conclusi nel 2023?

In effetti, con il nuovo modello CIM 2023 è stato previsto che in caso di progetti d’investimento unitari, iniziati nel 2022 e conclusi nel 2023 sarà necessario presentare due comunicazioni differenti, includendo in un modello tutti gli investimenti effettuati fino al 2022 mentre nel nuovo solo quelli realizzati nel 2023.

Il problema a detta dei colleghi, risiede nel fatto che se un cliente volesse usufruire della doppia agevolazione, ovvero Credito d’imposta investimenti in beni strumentali c.d. Industria 4.0 e credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno con il versamento di un acconto almeno pari al 20% dell’investimento da realizzare entro al 31/12 dell’anno precedente, dovrebbero quindi predisporre due comunicazioni differenti?

Ovvero, una per l’importo dell’acconto del 20% sostenuto nel 2022 e l’altra per l’investimento realizzato nel 2023?

La risposta è presto detta facendo riferimento al chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 4 del 17 gennaio 2023, con cui ha fornito delucidazioni sul momento di effettuazione dell’investimento.

Infatti, per i beni mobili, l’investimento si considera effettuato alla data di consegna o spedizione del bene, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui, in base alle clausole contrattuali, si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale; non si deve tener conto di eventuali clausole di riserva della proprietà.

Laddove dalle previsioni contrattuali non si evinca esplicitamente la data del trasferimento della proprietà, si dovrà valutare caso per caso se la volontà delle parti del contratto sia stata quella di privilegiare la consegna/spedizione del bene oppure il completo adempimento delle ulteriori prestazioni poste a carico del fornitore.

Ergo, quindi che facendo riferimento all’esempio prospettato, dovrà presentarsi una sola comunicazione, ovvero quella relativa alla consegna del bene nell’annualità 2023, ove non previsto diversamente.

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