Il credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno o Bonus Sud agevola tutti gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature varie relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, quelli a favore di una nuova attività economica (cfr. articolo 2, punto 49 e 51, articolo 2, del regolamento citato).
A tal proposito, si ritiene di escludere dall’agevolazione gli investimenti di mera sostituzione in quanto gli stessi non possono essere mai considerati “investimenti iniziali” (cfr. Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (p. 20), Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (p.34), Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 98/C 74/06 (p. 4.4), nonché circolare n. 38/E dell’11 aprile 2008).
Il richiamo ad un progetto di investimento iniziale va interpretato nel senso che l’investimento imprenditoriale deve essere diretto ad ampliare la capacità produttiva dell’impresa, non potendo invece godere dell’agevolazione gli investimenti di “mera sostituzione”.
Facciamo un esempio pratico:
E’ possibile sull’acquisto di attrezzature tecnologicamente avanzate che consentono di accorciare i tempi di lavorazione e di realizzare un lavoro più preciso, al fine di rispondere all’incremento della domanda di mercato e della forza lavoro, usufruire del credito d’imposta del Mezzogiorno, anche se tale investimento sostituisce un’attrezzatura già in possesso?
La questione è rilevante, perché il quesito specifica che i nuovi acquisti andrebbero a sostituire attrezzature obsolete e con funzionalità ridotte.
Ecco quindi che la normativa non fornisce una definizione del concetto di “mera sostituzione”, tuttavia si segnala che un chiarimento al riguardo è stato fornito dal ministero dello Sviluppo economico (Mise) nell’ambito dell’agevolazione “Nuova Sabatini” (articolo 2, comma 2, del Dl 69/2013), anch’essa applicabile (seppure con diverse modalità) all’acquisto di beni strumentali non di “mera sostituzione”.
In particolare, con nota del 28 maggio 2015, il Mise ha chiarito (in riferimento agli automezzi) che un’operazione «non configura investimento di mera sostituzione, quando il nuovo automezzo presenti “caratteristiche superiori” rispetto a quello venduto successivamente; in tal caso, infatti, ci troviamo davanti ad un’operazione di ampliamento dei beni in dotazione all’impresa».
Con questa nota, il Ministero “sembra” quindi sostenere che un investimento non può considerarsi “meramente sostitutivo” (e, dunque, può godere dell’agevolazione fiscale) anche qualora vengano acquistati beni con caratteristiche superiori rispetto a quelli dismessi.
Al contrario, si è in presenza di un investimento di “mera sostituzione” quando i beni acquistati godono di una funzionalità equivalente rispetto a quelli ceduti.
Il mio consiglio?
Andarci comunque con i piedi di piombo.
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