Credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno o Bonus Sud: passo indietro dell’Ade e nuova interpretazione sul concetto di autonoma struttura produttiva.

Apr 12, 2023

Novità interessanti in seno al credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno o bonus Sud grazie alla risposta n. 281 del 4 aprile 2023.

Infatti, dalla risposta alla domanda di interpello, si evince che l’Agenzia delle Entrate ha completamento rivisto la propria posizione rispetto al concetto di autonoma struttura produttiva, cui era stato già affrontato la risposta all’interpello n. 69/2022.
Volendo fare chiarezza e richiamando la circolare n. 34/E del 2016, per “struttura produttiva si intende ogni singola unità locale, o stabilimento, nei quali l’impresa svolge la propria attività.

Secondo tale circolare, inoltre, l’Agenzia ha precisato che “per individuare la “struttura produttiva”, occorre valutare se le unità locali, le diramazioni territoriali, le linee di produzione o i reparti che insistono sul territorio dello stesso comune agevolato siano o meno parte integrante del medesimo processo produttivo”.

MA QUALE FU LA PRIMA INTERPRETAZIONE DELL’AGENZIA IN RIFERIMENTO ALL’INTERPELLO n. 69/2022?

In occasione dell’ interpello n. 69 era stato ritenuto che i siti di telecomunicazione denominati Point of Presence (PoP) non configurassero un’autonoma struttura produttiva come disciplinato dalla circolare n. 34/E, e pertanto non agevolabili ai fini credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno o Bonus Sud, in quanto tale elementi, erano stati evidenziati come deputati a svolgere solo alcune delle funzioni del processo di erogazione del servizio di telecomunicazione.

COSA E’ SUCCESSO CON LA RISPOSTA n.281 DEL 4 APRILE 2023?

Con la risposta al recente interpello, sentito il parere reso dalla Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali Divisione I, del Ministero dello Sviluppo economico, si è evinto che le singole centrali PoP sono state considerate autonome strutture produttive, con conseguente ammissione degli investimenti ad esse afferenti al credito di imposta in parola.

Volendo essere più precisi, in pratica, secondo il parere di natura tecnica reso per il caso in esame, si ritiene che “la fattispecie delle BTS (Base Transceiver Station) sia riconducibile al concetto di ”struttura produttiva”, dal momento che le strutture organizzative articolate ”a rete” quali le imprese esercenti attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica si fondano sulla dislocazione reticolare di specifiche strutture nei vari territori e nei singoli comuni. Ecco quindi che gli investimenti effettuati per l’acquisto di beni strumentali rispetto all’attività esercitata dall’impresa, finalizzati all’ampliamento e allo sviluppo delle strutture produttive individuate nelle BTS e situate nei territori agevolati, siano ammissibili al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1 commi da 98 a 108 della L. 208/2015, in quanto contribuiscono alla crescita delle strutture produttive dislocate nei territori agevolati”.

In parole povere, stante l’articolazione a rete tipica delle infrastrutture delle imprese di telecomunicazione, ciascun punto della rete, viste le specifiche caratteristiche, può essere considerato “struttura produttiva” nel senso richiesto dalla relativa disciplina agevolativa.

Una situazione analoga, vale a dire il cambio di orientamento dell’Agenzia delle Entrate rispetto al concetto di struttura produttiva per le imprese del settore delle telecomunicazioni grazie al parere del MISE, è riscontrabile con gli interpelli nn. 68/2022 e 133/2023.

Con tale ultimo documento di prassi, in tema di impianti-antenne, finalmente, l’Agenzia ha rivisto il proprio orientamento circa la definizione di autonoma struttura produttiva.

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