Credito d’imposta investimenti pubblicitari incrementali: approvato l’elenco dei soggetti ammessi per il 2022.

Mag 3, 2023

E’ datato 20 aprile il Provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, il quale ha approvato l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2022.

IN COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE?

L’articolo 57-bis del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017 e s.m.i. ha istituito, dall’anno 2018, un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

Solo negli anni 2020, 2021 e 2022, il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e viene meno il requisito dell’incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti effettuati l’anno precedente.

QUALI SONO GLI IMPORTI AMMISSIBILI E QUALI I LIMITI DI FRUIZIONE DEL CREDITO?

La fruizione del credito è condizionata alla verifica preventiva da parte delle imprese di non aver superato nel triennio i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis, secondo quanto indicato all’articolo 2, comma 1, del Provvedimento di approvazione del suddetto elenco.

Tale disposizione, infatti, prevede che, per tutti i soggetti ammessi alla fruizione del bonus, gli importi riportati nell’elenco costituiscono gli importi fruibili, a condizione che non vengano superati i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis, in relazione ad eventuali altri aiuti, in qualsiasi forma goduti o in godimento da parte del soggetto beneficiario, a livello d’impresa unica, nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso, secondo quanto stabilito dalla citata normativa europea e dalla normativa italiana sugli aiuti de minimis, nonché dal Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e, in particolare, dall’articolo 10 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115.

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria evidenzia l’importanza di tale verifica, in quanto, qualora in sede di registrazione dell’aiuto nel RNA, l’Agenzia delle Entrate dovesse riscontrare l’impossibilità della registrazione per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, ciò determinerebbe la revoca del beneficio concesso e l’illegittimità dell’eventuale fruizione, con conseguente recupero dell’agevolazione indebitamente percepita (articolo 10, commi 1 e 4, D.M. 31 maggio 2017, n. 115).

COME SI PUO’ FRUIRE DEL CREDITO D’IMPOSTA?

Il credito d’imposta in questione è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

Ai fini della fruizione del credito, è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “6900”, istituito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 41/E dell’8 aprile 2019.

Come specifica il Provvedimento del Dipartimento in commento, per i soggetti ammessi all’utilizzo di un credito superiore a 150.000,00 euro, il credito d’imposta può essere fruito, mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione.

Quest’ultima, sarà trasmessa a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia e, quindi, dopo il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria, ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011.

SONO PREVISTI CONTROLLI E REVOCHE DEL BENEFICIO?

Come stabilito dal Provvedimento in esame, il credito d’imposta è revocato in ogni momento, nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti, ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, anche in esito all’attività di controllo ordinariamente effettuata dalla Guardia di Finanza.

Qualora l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito degli adempimenti di cui all’articolo 10 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115, accerti l’impossibilità di registrazione del credito d’imposta per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, provvederà a darne comunicazione in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della revoca del beneficio concesso.

COME VEDERE L’ELENCO DEI SOGGETTI AMMESSI?

Collegandosi a www.informazioneeditoria.gov.it sarà possibile visionare l’elenco dei soggetti ammessi al beneficio.

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