Credito d’imposta leasing beni strumentali nuovi ordinari (non 4.0).

Dic 15, 2022


COS’E’?

La Legge di Bilancio 2022 ha confermato la proroga al 31.12.2022 del credito d’imposta in beni strumentali nuovi ordinari (ex super ammortamento), cioè diversi da quelli indicati negli allegati A e B della legge 232/2016, sia materiali che immateriali (articolo 1, comma 1055, legge 178/2020), ad esempio, mobili, arredi, macchinari e software non 4.0.

A CHI SI RIVOLGE?

La formula del leasing finanziario, in alternativa all’investimento diretto, permette alle imprese che effettuano investimenti in beni materiali strumentali entro la fine del 2022 di usufruire di un credito d’imposta cumulabile con il contributo della legge Sabatini, nel limite del costo sostenuto.

In merito agli investimenti effettuati attraverso la stipula di un contratto di leasing, l’agevolazione spetta solo all’utilizzatore e non anche al concedente.

Per quest’ultimo, infatti, sono irrilevanti, ai fini del beneficio in questione, gli acquisti di beni successivamente concessi in locazione finanziaria.

Sono, invece, esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio.

Per tali beni, l’agevolazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante, nello svolgimento della propria attività principale.

QUAL E’ L’ENTITA’ DEL CONTRIBUTO?

Per gli investimenti in leasing aventi ad oggetto beni materiali ordinari nuovi è previsto:

  • un credito d’imposta del 6% del costo di acquisizione sostenuto dal locatore per il periodo d’imposta 2022 fino ad un limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

QUALI SONO LE CONDIZIONI DI ACCESSO AL CREDITO D’IMPOSTA?

In particolare, alle imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in beni strumentali NON 4.0 (diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016), nel limite massimo di 2 milioni di euro è riconosciuto un credito di imposta del 6%.

Si tratta dell’ultimo anno di agevolazione con una finestra ancora accessibile fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 sia:

1) sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing;

2) avvenuto il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.

In tal caso, il credito di imposta NON 4.0 spetterà anche per i contratti di leasing per i quali il momento di effettuazione dell’investimento (consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo) si sia verificato oltre il 31 dicembre 2022 ed entro il 30 giugno 2023.

COME SI DETERMINA IL VALORE SU CUI CALCOLARE L’AGEVOLAZIONE?

Per quanto riguarda il valore su cui calcolare l’agevolazione, nelle ipotesi di locazione finanziaria non rileva, come accadeva nell’agevolazione fruita sotto forma di maggiorazione dell’ammortamento, il costo sostenuto dal locatario, rappresentato dalla somma delle quote capitale dei canoni di leasing e dal prezzo di riscatto.

Il parametro di commisurazione del credito d’imposta spettante al locatario è rappresentato dal “costo per l’acquisto del bene” sostenuto dal locatore.

QUANDO RILEVA A LIVELLO TEMPORALE L’INVESTIMENTO?

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell’investimento, per le acquisizioni di beni con contratti di leasing rileva la consegna del bene al locatario (o l’esito positivo del collaudo) e non il momento del riscatto.

In altri termini, l’acquisizione in proprietà del bene a seguito di riscatto non configura per il contribuente un’autonoma ipotesi d’investimento agevolabile.

COME SI UTILIZZA IL CREDITO D’IMPOSTA?

Il credito di imposta per beni NON 4.0 può essere utilizzato in compensazione (in tre quote annuali di pari importo) dall’anno di entrata in funzione del bene.

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