Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata.

Gen 13, 2023

COS’E’?

Nella Legge di Bilancio 2023, rinnovato il credito d’imposta per incentivare la raccolta differenziata e ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti e della plastica, cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

La misura già contenuta nella Manovra 2019 è stata, quindi, rinnovata per i prossimi anni con un triplice obiettivo:

  • ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi in plastica;
  • incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, delle plastiche miste e degli scarti industriali non pericolosi;
  • favorire l’acquisto di prodotti realizzati con plastica riciclata.

Nella nuova Manovra, sono state previste risorse pari a 10 milioni di euro per il 2023 che andranno a coprire richieste precedenti non ancora evase per esaurimento fondi, e un ulteriore stanziamento di 5 milioni di euro, per i successivi due anni per far fronte alle nuove domande.

A CHI SI RIVOLGE?

L’incentivo si rivolge a tutte le imprese residenti sul territorio dello Stato.

QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?

Il credito è concesso con riferimento alle spese sostenute (e documentate) dalle imprese per gli acquisti di:

  • prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
  • imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.

QUAL E’ L’ENTITA’ DEL BENEFICIO?

È riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute (e documentate) dalle imprese.

L’agevolazione è riconosciuta fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

QUAL E’ LA PROCEDURA DI ACCESSO AL BENEFICIO?

Per conoscere nel dettaglio le modalità di applicazione della nuova norma occorrerà attendere l’emanazione di un apposito decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che dovrà essere adottato nel termine di 120 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio.

Tuttavia, al momento sappiamo che il credito d’imposta:

  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito;
  • non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP e non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Entro il 31 marzo 2023, poi, verranno definiti:

  • i requisiti tecnici e delle certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio come da allegato E parte IV del D Lgs n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale);
  • i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui (5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025).

QUAL E’ LA MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA?

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti.

Non è soggetto al limite di utilizzabilità (pari a 250.000 euro) annuale valevole per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

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