COS’E’?
Approvato il piano Transizione 5.0, parte delle novità contenute nel DL PNRR arrivato sul tavolo del Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2024.
L’incentivo supporta le imprese che abbracciano l’innovazione e adottano soluzioni tecnologiche all’avanguardia, anche digitali, per incrementare l’efficienza energetica e promuovere l’autoconsumo e l’autoproduzione di energia rinnovabile.
A CHI SI RIVOLGE?
A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 21, un contributo, sotto forma di credito d’imposta.
QUALI SONO GLI INVESTIMENTI AMMISSIBILI?
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.
Rientrano tra i beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche:
- a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
Sono ammissibili le spese per la formazione del personale nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro.
A condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni.
QUAL E’ L’ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE?
Il credito d’imposta spettante sarà pari al:
- 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Alle aliquote ordinarie del credito d’imposta Transizione 5.0 si affiancano le percentuali maggiorate in caso di risparmi energetici superiori alla soglia del 3 per cento o del 5 per cento.
In particolare, il bonus riconosciuto alle imprese è aumentato:
- al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10 per cento;
- al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15 per cento.
QUAL E’ LA PROCEDURA DI ACCESSO AL BENEFICIO?
Il riconoscimento del contributo è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, che rispetto all’ammissibilità e al completamento degli investimenti, attesta:
a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Con decreto del MiMit, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge in commento saranno definiti:
- contenuto e modalità di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni;
- criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito;
- procedure e concessione del contributo e di fruizione del credito d’imposta;
- modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa;
- individuazione dei requisiti dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni;
- individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili e modalità con cui assicurare che almeno 4,032 miliardi di euro contribuiscano agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici.
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