Credito d’imposta ZES: gli investimenti devono essere realizzati entro il 15 Novembre?

Mar 27, 2024

In riferimento all’articolo 16 del Dl 124/2023, si chiede se l’intervallo temporale indicato per effettuare l’investimento (1° gennaio 2024 – 15 novembre 2024) è vincolante per il solo investimento immobiliare o anche per l’acquisto di macchinari e impianti.

Si chiede, inoltre, di chiarire se la data limite del 15 novembre 2024 riguarda il solo acquisto di macchinari e impianti o anche la loro effettiva consegna.

L’articolo 16 del DL 124/2023 ha previsto, per il 2024, un credito d’imposta per gli investimenti nella cosiddetta Zes unica per il Mezzogiorno.

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (definito dall’articolo 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento della Commissione europea 651/2014), relativi: – all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti, o che vengono impiantate nel territorio; – all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione o all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Ciò posto, si precisa che il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati, o degli investimenti immobiliari realizzati, dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

Allo stato, non sono stati forniti chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate in merito al corretto ambito applicativo della disposizione.

Tuttavia, stando al tenore letterale della norma, si ritiene che l’ambito temporale di cui si discute sia riferibile sia agli investimenti immobiliari realizzati sia ai beni acquistati. Con riferimento al secondo quesito, come chiarito dall’agenzia delle Entrate con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (legge 208/2015, di Stabilità per il 2016), il momento di effettuazione dell’investimento si individua sulla base dei criteri di competenza dei costi stabiliti dall’articolo 109 del Tuir (Dpr 917/1986).

Nel caso di acquisto di beni mobili, l’investimento si considera effettuato alla data di consegna o spedizione del bene, oppure, se successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà del bene.

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