DOMANDA
Con riferimento alla normativa sul credito d’imposta per investimenti nelle Zes (zone economiche speciali), si chiede se, ai fini del riconoscimento del beneficio, oltre a essere indispensabile che il bene agevolato operi in una struttura produttiva ubicata nelle Zes (dal 2024 tutto il Mezzogiorno), sia necessario che anche la sede legale della società risulti nello stesso territorio.
Ad esempio, un’azienda che opera a Roma (dove ha la sede legale) e decide di svolgere attività di charter nautico in un porto della Campania, può accedere alle agevolazioni, pur lasciando la sede legale nella Capitale?
RISPOSTA
L’articolo 16 del Dl 124/2023, convertito con modificazioni in legge 162/2023, ha previsto, per il 2024, un credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione o all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, investimenti che devono fare parte di un progetto di investimento iniziale (cosiddetto bonus investimenti Zes unica Mezzogiorno).
Tale misura agevolativa ricalca in parte le disposizioni riportate nella legge 208/2015, di Stabilità per il 2016, istitutiva del credito d’imposta Mezzogiorno (cosiddetto bonus Sud), e nel Dl 91/2017, istitutivo del credito d’imposta Zes, le cui disposizioni fiscali contenute nel capo II (articoli 4, 5 e 5-bis) sono state abrogate proprio per effetto del citato Dl 124/2023.
Per rispondere al quesito relativo alla portata del termine “struttura produttiva”, e in attesa dell’emanazione del Dm che disciplini le modalità di accesso al credito d’imposta e di futuri chiarimenti dell’agenzia delle Entrate, occorre fare riferimento al contenuto della circolare 34/E/2016, relativa al bonus Sud.
Nel paragrafo 3, «Investimenti agevolabili», si legge che «per “struttura produttiva” – in conformità a quanto affermato dalla prassi dell’agenzia delle Entrate – deve intendersi ogni singola unità locale o stabilimento, ubicati nei territori richiamati dal comma 98, in cui il beneficiario esercita l’attività d’impresa.
Può trattarsi di:
a) un autonomo ramo di azienda, inteso come un insieme coordinato di beni materiali, immateriali e risorse umane precisamente identificabili ed esclusivamente ad esso attribuibili, dotato di autonomia decisionale come centro di costo e di profitto, idoneo allo svolgimento di un’attività consistente nella produzione di un output specifico indirizzato al mercato;
b) una autonoma diramazione territoriale dell’azienda ovvero una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell’unità locale situata nello stesso territorio comunale ovvero nel medesimo perimetro aziendale».
Come si può notare, non emerge in alcun punto la necessità di trasferire la sede legale nei territori indicati dalla norma e, pertanto, ferma restando l’assenza di documenti di prassi relativi al nuovo credito d’imposta “Zes unica Mezzogiorno”, l’azienda citata nell’esempio fatto dal lettore potrà vedere agevolati gli investimenti nel porto della Campania, qualora la struttura produttiva rispetti le caratteristiche indicate sopra.
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