Sono emerse importanti novità con la risposta all’interpello n. 310 del 3 maggio, considerato che l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il credito d’imposta ZES, disciplinato dall’art. 1 commi 98-108 della L. 208/2015 e dell’art. 5 del DL 91/2017, si applica esclusivamente agli immobili “nuovi”.
Dalla risposta dell’interpello da parte dell’Agenzia delle Entrate, infatti, il comma 98 dell’art. 1 della L. 208/2015 giusta circolare 34/E del 03 Agosto 2016 relativamente all’acquisizione di impianti, macchinari ed attrezzature, prevede espressamente che il credito d’imposta riguardi gli investimenti in beni strumentali “nuovi”, tale da poterlo richiamare anche per l’acquisizione degli immobili.
Sulla base di ciò, quindi, l’agevolazione sembrerebbe non spettare per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.
Infatti, secondo l’Agenzia, il requisito della novità in parola, in quanto compatibile con le previsioni del credito d’imposta ZES e dei suoi ulteriori requisiti, deve caratterizzare anche gli immobili strumentali acquisiti o realizzati per beneficiare del predetto credito d’imposta ZES.
Nella fattispecie in esame, ad avviso dell’Agenzia, l’acquisto del compendio immobiliare già esistente non è quindi agevolabile in quanto riferito a un compendio carente del requisito della novità.
Ecco quindi che sulla base di quanto summenzionato, l’Agenzia delle Entrate rileva che, in caso di ampliamento di beni immobili non dotati del requisito della novità, il beneficio fiscale spetta limitatamente alle spese sostenute per detto ampliamento.
Conseguentemente, infine, in caso invece di interventi di ampliamento su beni immobili (di per sé) dotati del requisito della novità, il beneficio in questione spetta, oltre che in relazione alle spese di acquisizione dell’immobile nuovo, anche su quelle sostenute per il suo ampliamento.
Ed ora cosa accadrà? A voi la parola!
Condividi questo articolo sui social network se ti è stato utile!