Credito d’imposta ZES: possibile realizzare investimenti maggiori di quelli prenotati.

Ott 23, 2024

In attesa del provvedimento normativo con il quale il credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica Mezzogiorno venga esteso al 2025, così come dichiarato nel Documento programmatico di bilancio 2025, il Legislatore, dopo le modifiche introdotte con il D.L. 113/2024, cd. decreto omnibus, è nuovamente intervenuto sulla disposizione agevolativa in parola.

L’articolo 8 del D.L. 19 ottobre 2024, n. 155, pubblicato sulla G.U. n. 246 dello stesso giorno, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali”, apporta una importante modifica alla disciplina del credito di imposta ZES.

La disciplina previgente imponeva che con la Comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti effettuati entro il termine del 15 novembre 2024 non potesse essere indicato un ammontare di investimenti effettivamente realizzati superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, vale a dire la Comunicazione inviata dal 12 giugno al 12 luglio 2024, per comunicare l’ammontare delle spese ammissibili all’agevolazione sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.

Per effetto dell’intervento del Legislatore del D.L. 155/2024, con la Comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti effettuati entro il termine del 15 novembre 2024, possono essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata entro lo scorso 12 luglio.

Ricordiamo che detta Comunicazione integrativa deve essere presentata nell’arco temporale intercorrente tra il 18 novembre 2024 ed il 2 dicembre 2024.

Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto omnibus precisa che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa presentata, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative, quindi entro il prossimo 12 dicembre.

A tal fine con l’intervento del D.L. 155 citato è stabilito che qualora il credito di imposta fruibile, come determinato secondo il criterio appena illustrato, risulti pari al limite massimo previsto dall’articolo 16, comma 1, del D.L. 124/2023 (istitutivo del credito di imposta in parola), con il previsto provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sopra richiamato è determinato l’ammontare massimo del credito di imposta residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati rendicontati con la Comunicazione integrativa.

La percentuale è determinata, fermo restando il limite massimo dell’agevolazione, rapportando l’importo delle eventuali risorse residue risultanti a seguito dell’applicazione della procedura prevista, all’ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative presentate.

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