E’ possibile fruire del credito d’imposta investimenti in beni strumentali 4.0 prima dell’interconnessione?

Mag 10, 2023

VEDIAMO UN CASO APPLICATIVO.

A dicembre 2022 è stato acquistato e messo in uso un macchinario nuovo.

Nel 2023 il macchinario sarà interconnesso e il tutto verrà periziato per fruire del credito d’imposta “beni 4.0”.

Nel bilancio 2022, è stato stanziato il credito d’imposta del 6% sul valore di acquisto.

QUAL E’ IL CODICE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI 4.0 DA UTILIZZARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2023, RIFERITA AL 2022?

Il dubbio nasce dal fatto che il codice tributo per il credito d’imposta “ordinario” (del 6%) è diverso da quello previsto per i beni 4.0 oggetto dell’investimento, con il credito d’imposta maggiorato.

La circolare 9/E/2021 (paragrafo 5.4) ha confermato che i soggetti beneficiari del credito d’imposta sull’acquisto dei beni strumentali 4.0 possono scegliere se attendere l’avvenuta interconnessione, per utilizzare il credito maggiorato spettante, oppure godere subito del credito d’imposta ordinario nel periodo compreso tra la messa in uso e l’interconnessione.

Nel caso in questione, è stata scelta la soluzione di beneficiare fin dal 2022 del credito d’imposta ordinario del 6 per cento. 

Per sapere quale codice del credito d’imposta debba essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi 2023 (relativa all’anno 2022), si può fare riferimento alla risposta a una domanda frequente (faq) pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate a settembre 2022, nella quale si afferma che, nell’ipotesi di un bene potenzialmente agevolabile 4.0, acquisito ed entrato in funzione nel 2021, ma interconnesso solo nel 2022, per cui nel 2021 si sia fruito del credito d’imposta ordinario e solo nel 2022 del credito d’imposta maggiorato, il quadro RU del modello Redditi 2022 (per l’anno 2021) andrebbe compilato come se, fin da subito, fosse maturato il credito d’imposta 4.0. 

Quindi, seguendo la risposta dell’Agenzia, il lettore dovrà indicare, nella prossima dichiarazione dei redditi per l’anno 2022, il credito d’imposta ordinario con il codice 2L proprio del credito d’imposta 4.0, e non, invece, con il codice L3, proprio del credito d’imposta ordinario, come se si fosse già perfezionato nel 2022.

L’importo dell’investimento andrà riportato al rigo RU130, colonna 4, per l’ammontare complessivo del costo sostenuto.

Sempre nella faq citata, l’agenzia delle Entrate prosegue affermando che, a partire dall’anno di interconnessione, il credito «dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza», e il residuo andrà «suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo».

In aggiunta, l’Agenzia precisa che l’utilizzo in F24 del credito d’imposta ordinario dovrà avvenire utilizzando il codice tributo «6936», previsto per il credito 4.0. Pertanto, se fosse stato utilizzato il codice «6935» (ossia quello corrispondente al credito ordinario), si dovrà effettuare la correzione tramite Civis.

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