FONDO NUOVE COMPETENZE 2024: al via la nuova edizione.

Dic 11, 2024

Ai datori di lavoro che decidono di destinare parte dell’orario di lavoro assegnato ai propri dipendenti ad attività di formazione possono accedere alla terza edizione del Fondo nuove competenze.

Pertanto, possono presentare domanda le aziende che hanno sottoscritto accordi collettivi di variazione dell’orario di lavoro per procedere allo svolgimento di attività formative al fine di ottenere un contributo a sostegno dell’ampliamento delle competenze dei lavoratori.

Il fabbisogno formativo posto a base della domanda deve essere riferito a processi di innovazione organizzativa in materia di sistemi tecnologici e digitali, intelligenza artificiale, sostenibilità, transizione ecologica e economia circolare.

Hanno diritto di accedere al Fondo nuove competenze i datori di lavoro privati che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori.

L’accordo deve prevedere il seguente contenuto minimo:

  • progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze;
  • numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;
  • numero di ore dell’orario di lavoro da destinare al progetto formativo;
  • eventuale coinvolgimento nei percorsi formativi di soggetti diversi dai lavoratori dipendenti;
  • altri elementi indicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Le risorse in dotazione al Fondo sono destinate per il 25% ai sistemi formativi (gruppi di imprese con a capofila grandi datori di lavoro), per il 25 % alle filiere formative (gruppi di datori di lavoro di piccole e medie dimensioni) e per il 50% ai singoli datori di lavoro.

Il fabbisogno formativo posto alla base della domanda deve essere riferito a processi di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto in materia di:

  • sistemi tecnologici e digitali;
  • sviluppo dell’intelligenza artificiale;
  • sostenibilità e impatto ambientale;
  • economia circolare;
  • transizione ecologica;
  • efficientamento energetico.

Il contributo riconosciuto dal Fondo Nuove competenze è pari al:

  • 60% della retribuzione oraria (inteso come lordo imponibile contributivo per 12 mensilità suddiviso per 1720 ore), al netto dei contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione;
  • 100% degli oneri previdenziali e assistenziali rimborsati per intero, compresa la quota a carico del lavoratore, al netto di eventuali sgravi contributivi.

N.B. Una novità rilevante è rappresentata dalla possibilità di ottenere contributi anche per formare persone non ancora assunte.

In questo caso, la quota di retribuzione oraria netta viene finanziata al 100% nel caso di interventi destinati a disoccupati da almeno 12 mesi, assunti successivamente alla data di pubblicazione del Decreto e prima dell’avvio della formazione.

La quota di retribuzione rimborsabile è pari al 100% anche nel caso di assunzione con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Qualora almeno il 70% dei formati sia assunto con contratto di apprendistato oppure a tempo indeterminato, entro la presentazione della domanda di saldo, il datore di lavoro riceve un contributo di 800 euro per ogni disoccupato assunto.

Qualora gli accordi di rimodulazione dell’orario prevedano la formazione di disoccupati per la loro successiva assunzione con contratto stagionale della durata di almeno 120 giorni, nei settori turismo e agricoltura, è riconosciuto un bonus di 300 euro per l’assunzione di ciascun disoccupato e, in questo caso, la durata minima della formazione è di 20 ore per soggetto.

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