Memo utile: il 30 novembre 2023 ultimazione degli investimenti industria 4.0 e generici.

Ott 4, 2023

Siamo vicini ad una scadenza importate per le imprese, il 30 novembre 2023.

Tale data indica il termine finale entro la quale vanno ultimati gli investimenti aventi le caratteristiche Industria 4.0 (allegato A, Legge 232/2016) “prenotati” entro il 31/12/2022.

Con la parola “prenotati” si intende che il relativo ordine risulta accettato dal venditore ed è avvenuto il pagamento dell’acconto in misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione, in modo da beneficiare del credito d’imposta nella misura rispettivamente del:

  • 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
  • 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Entro la medesima data dovranno essere completati anche gli investimenti in beni generici già “prenotati” entro il 31/12/2022 (ordine accettato e acconto pagato almeno del 20%) e beneficiare così del credito d’imposta del 6%, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

N.B. Dal 2023 il credito non è più previsto per questa tipologia di beni.

Si ricorda, inoltre che per i beni tecnologicamente avanzati materiali e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Il bonus, infine:

  • non concorre alla formazione del reddito imponibile né della base imponibile Irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (di cui all’art. 61 ed all’art. 109, comma 5, del TUIR);
  • deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Con riferimento a quest’ultimo punto, ci sono due novità:

  • nelle società va indicato il nome del “titolare effettivo”, cioè delle persone fisiche che detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale;
  • inoltre, deve essere indicata la fruizione di eventuali ulteriori sovvenzioni, con riferimento agli stessi beni (ad esempio, se si è beneficiato anche dei contributi “Sabatini”).

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