Modello Redditi 2023: nel quadro RU vi è l’esordio del meccanismo del recapture.

Apr 17, 2023

Novità molto importante che concerne il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi previsto dalla L. 178/2020, è l’esordio nei modelli redditi 2023 (sia per PF, SP e SC) del rigo RU141.

Questa novità del rigo RU141, si specifica che potrà essere compilato in due distinte ipotesi:

  1. la rettifica di quanto dichiarato nel rigo RU140 dei modelli redditi 2022; o
  2. il recapture dell’agevolazione al ricorrere dei casi normativamente previsti come successivamente verrà spiegato.

In riferimento al primo caso prospettato, quindi, va verificato il rispetto della prenotazione dichiarata nel rigo RU140 dei modelli dichiarativi dell’anno precedente.


Ovvero, come previsto dalla normativa, la prenotazione, ricordiamo, si perfezionava con l’accettazione dell’ordine da parte del venditore ed il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione entro il 31 dicembre 2021.

Nel rigo RU140 dei modelli redditi 2022 andava quindi riportato l’ammontare degli investimenti prenotati nel 2021 ed effettuati dopo la chiusura del periodo di imposta. Infatti, in tale ipotesi, gli investimenti potevano essere effettuati nel cd. termine lungo entro il 31 dicembre 2022, quindi anche successivamente alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi 2022 (periodo di imposta 2021).

Come precisato anche dalle istruzioni dell’Ade, “i contribuenti che hanno compilato nel modello REDDITI 2022 il rigo RU140 ma devono rettificare gli importi esposti per eventi intervenuti successivamente alla data di presentazione del predetto modello ed entro il 31 dicembre 2022, sono tenuti a compilare il rigo RU141 indicando nelle colonne da 1 a 5 le eventuali variazioni in diminuzione degli importi”.

In buona sostanza, va evidenziata l’ipotesi della mancata realizzazione nel termine lungo dell’investimento prenotato nel 2021, ovvero entro la data del 31 dicembre 2022.

Come si vedrà nell’immagine in calce, nelle colonne da 6 a 8 “vanno indicate le eventuali variazioni in diminuzione degli importi dei crediti individuati, rispettivamente, con i codici L3, 2L e 3L esposti nella sezione I del modello REDDITI 2022”.

Si rammenta che i codici di cui sopra corrispondono ai crediti di imposta conseguenti agli investimenti beni strumentali nel territorio dello Stato, relativi a:

  • beni ordinari materiali ed immateriali, codice credito L3;
  • beni materiali 4.0 (beni di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016), codice credito 2L;
  • beni immateriali 4.0 (beni di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016), codice credito 3L.

Ovvero si tratta delle ipotesi di ricalcolo del credito di imposta (cd. recapture), vale a dire dei casi in cui entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione, ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso, o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto.

Ecco quindi che al ricorrere di tali fattispecie il credito d’ imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo ed il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’ imposta in cui si verifichino le ipotesi descritte, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Per i beni 4.0 possono essere effettuati investimenti sostitutivi che impattano sulla rideterminazione dell’agevolazione.

Infine, si rappresenta che il rigo RU141 non va compilato nel caso in cui le rettifiche conseguenti alle ipotesi descritte venisse apportata mediante presentazione di una dichiarazione integrativa del modello redditi 2022.

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