Con il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, l’Unione Europea e lo Stato Italiano
affiancano le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché
non dispongono di sufficienti garanzie.
La garanzia pubblica, in pratica, sostituisce le costose garanzie normalmente richieste per
ottenere un finanziamento.
Il DL “Liquidità”, convertito con Legge 40/2020, ha profondamente modificato le modalità operative del Fondo di garanzia semplificando le procedure, aumentando le coperture e ampliando la platea dei beneficiari.
Infatti, il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente: tassi di interesse e condizioni di rimborso sono lasciati alla contrattazione tra le parti.
Ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie: possono essere garantite le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI), iscritte al Registro delle Imprese e i professionisti.
COME AVVIENE LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA?
L’impresa o il professionista non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo, deve rivolgersi a una banca per richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta.
Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda.
In alternativa, ci si può rivolgere a un Confidi che garantisce l’operazione in prima istanza e
richiede la controgaranzia al Fondo.
Tutte le banche sono abilitate a presentare le domande mentre occorre rivolgersi
ad un confidi accreditato.
Possono essere garantiti i soggetti appartenenti a qualsiasi settore fatte salve
alcune attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative non è ammissibile il solo
settore delle attività finanziarie e assicurativo.
QUALI SONO LE FINALITA’ DEI FINANZIAMENTI CHE POSSONO ACCEDERE AL FONDO?
Liquidità | Prevista la possibilità di ottenere liquidità ma, |
Investimenti | Il progetto d’investimento deve essere iniziato |
Operazioni finalizzate al riequilibrio finanziario | Parliamo di operazioni dirette a migliorare la |
QUALI SONO I REQUISITI DI AMMISSIBILITA’?
Ai fini dell’ammissibilità alla garanzia, le operazioni finanziarie:
- devono essere direttamente finalizzate all’attività d’impresa;
- non devono essere finalizzate all’estinzione di finanziamenti, di qualsiasi durata, già
erogati al soggetto beneficiario finale dallo stesso soggetto finanziatore o da altri
soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario e non già garantiti dal
fondo; - devono avere una durata ovvero una scadenza stabilita e certa;
- non devono essere a favore di attività connesse all’esportazione, vale a dire
direttamente connesse ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di
una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività d’esportazione; - non devono essere deliberate dal soggetto finanziatore da più di sei mesi alla data
di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia; - nel caso in cui sia richiesta l’ammissione alla garanzia diretta, non devono essere già
deliberate dai soggetti finanziatori, salvo che la delibera dell’operazione finanziaria
stessa sia condizionata, nella propria esecutività, all’acquisizione della garanzia; - nel caso in cui sia richiesta l’ammissione alla riassicurazione e/o controgaranzia,
non devono essere assistite dalla garanzia del soggetto garante rilasciata da più di
due mesi dalla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia.
QUALI SONO LE ATTIVITA’ ECONOMICHE ESCLUSE?
Sono ammissibili alla garanzia i soggetti beneficiari finali che svolgono una qualsiasi attività
economica, ad eccezione di quelle rientranti nelle seguenti sezioni (classificazione ATECO 2007):
K | attività finanziarie e assicurative; divisioni 64 e 65; |
O | amministrazione pubblica e difesa; |
T | attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze; famiglie convivenze; |
U | organizzazioni ed organismi extraterritoriali. |
E’ PREVISTO IL PAGAMENTO DI UNA COMMISSIONE PER L’OTTENIMENTO DELLA GARANZIA?
E’ prevista l’applicazione di una commissione “una tantum” calcolata sull’importo garantito,
differenziata a seconda della tipologia di operazione finanziaria, della localizzazione e della
dimensione dell’impresa beneficiaria.
I soggetti esenti dal pagamento della commissione sono i seguenti:
- quelli con sede legale e/o operativa nelle Regioni del Mezzogiorno;
- imprese femminili (L 215/1992 e succ.);
- start up innovative, PMI innovative, incubatori certificati;
- imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete;
- imprese sociali;
- imprese di autotrasporto (codice ateco: 49.40, 49.41 e 49.42;
- imprese che rientrano in alcune sezioni speciali operazioni di microcredito.
COME AVVIENE LA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO?
La valutazione del merito di credito ai fini dell’ammissibilità alla garanzia dei soggetti beneficiari
finali, diversi dalle start up, è effettuata attraverso l’attribuzione ad essi di una probabilità di
inadempimento e il loro collocamento in una delle classi di valutazione e delle fasce di valutazione
che compongono la scala di valutazione.
ll modello di valutazione presenta una struttura modulare composta dai seguenti
moduli informativi:
modulo economico – finanziario | fornisce una misura predittiva del profilo di |
modulo andamentale | fornisce una misura predittiva del profilo di |
a questi si aggiunge un ulteriore | valuta la presenza di atti ed eventi |
LA SCALA DI RATING
La scala di rating è articolata su 5 classi di merito creditizio, con l’ultima classe che definisce l’area
di «non ammissibilità» al Fondo con i valori ipotizzati dei cut off del tasso di default tra le diversi
classi:
CLASSE | AREA | TASSO DI DEFAULT | DESCRIZIONE | DISTRIBUZIONE DEL CAMPIONE |
1 | Sicurezza | 0,12% | Soggetto caratterizzato da un profilo economico e da una capacità di far fronte |
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2 | Solvibilità | 1,02% |
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3 | Vulnerabilità | 3,62% |
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4 | Pericolosità | 9,43% |
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5 | Rischiosità | 9,43% |
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Spero che questo contenuto abbia chiarito i tuoi dubbi in merito all’argomento trattato.
Importanti chiarimenti pervengono per il credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno o Bonus Sud con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n.32 del 21 settembre 2022: infatti, le imprese che operano nel noleggio delle unità da diporto possono fruire del credito d’imposta, non essendo assimilabili a quelle del “settore dei trasporti”, escluso dall’agevolazione.
Nella circolare, quindi, vengono dibattuti gli ambiti oggettivi e soggettivi al progetto di investimento e ai beni agevolabili.
COS’E’ IL CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO O BONUS SUD?
Introdotto dalla legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 98, della legge n. 208/2015) e modificato dall’articolo 1, comma 175, della legge di bilancio 2022 (la n. 234/2021), il bonus investimenti nel Mezzogiorno o Bonus Sud, prevede un credito di imposta a favore delle imprese che, fino al 31 dicembre 2022, “effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027”. Inclusi nel perimetro dell’agevolazione anche i comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, e le Zone economiche speciali (Zes) (articolo 5 Dl 91/2015).
QUALI PUNTI VENGONO TRATTATI NELLA CIRCOLARE DI RIFERIMENTO?
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n.32 del 21 settembre 2022 chiarisce che anche le imprese che operano nel settore del noleggio di unità da diporto, in linea di principio, possono fruire del credito d’imposta Mezzogiorno o Bonus Sud, in relazione agli investimenti agevolabili in quanto, in base al quadro normativo e alle precisazioni fornite nella circolare n. 15036/2015 del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, il comparto non è assimilabile alle attività del “settore dei trasporti”, escluso dalla misura agevolativa.
Le imprese che operano contestualmente nel settore dei trasporti (escluso dal beneficio) e in quello della nautica potranno fruire del credito d’imposta mezzogiorno o Bonus Sud, limitatamente al settore della nautica e nel presupposto che le diverse attività rappresentino distinti e autonomi rami d’azienda.
Con specifico riferimento alla nautica da diporto, l’Agenzia sottolinea che la navigazione da diporto è quella “esercitata, per fini esclusivamente lusori o anche commerciali” (Dlgs n. 171/2005).
L’Agenzia ricorda, inoltre, che sono utilizzati per fini commerciali le imbarcazioni oggetto di contratti di noleggio, quelle utilizzate per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto, per i centri di immersioni subacquee, per l’assistenza agli ormeggi, per l’attività itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio (articolo 2 del Codice della nautica da diporto).
L’articolo 47, comma 1, dello stesso Codice definisce il contratto di noleggio delle unità da diporto (“il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra parte, noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente, l’unità da diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio”), precisando, al comma 2 che tale contratto non può avere ad oggetto l’attività di collegamento di linea ad orari prestabiliti tra due o più località predefinite.
CHI SONO I SOGGETTI ESCLUSI?
Secondo quanto previsto dalla normativa, l’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo, ad eccezione come summenzionato dal settore di diporto.
QUALI SONO I REQUISITI PER BENEFICIARE DEL CREDITO D’IMPOSTA?
In base alle disposizioni generali stabilite per il Bonus Sud, anche l’acquisizione delle unità da diporto, utilizzate per l’attività di noleggio, al pari degli altri investimenti in macchinari, impianti e attrezzature varie, deve essere parte integrante di un progetto di investimento finalizzato alla creazione di un nuovo stabilimento o all’ampliamento di uno stabilimento esistente. Sono esclusi dall’agevolazione, quindi, i casi in cui l’acquisto delle imbarcazioni da diporto avvenga per sostituire la flotta già esistente, senza generare un effetto di ampliamento della struttura produttiva.
Come già precisato, il credito di imposta spetta esclusivamente per gli investimenti in beni strumentali nuovi, vale a dire macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate al Sud. In linea generale, il beneficio non riguarda investimenti realizzati ed utilizzati in altre aree del Paese. le imbarcazioni devono far parte di un’impresa che sia un punto riferimento per l’attività di noleggio per nautica da diporto “radicata” in uno dei territori ammissibili al beneficio.
Inoltre, dovendo sussistere il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta, i beni agevolabili devono essere di uso durevole e finalizzati ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno dell’impresa.
Non sono ammessi quindi i “beni merce” o i beni utilizzati promiscuamente tra i soci del soggetto economico che effettua l’investimento e quelli che noleggiano le imbarcazioni a titolo di diportisti.
In tema di beni agevolabili, inoltre, l’Agenzia ricorda che, a differenza della disciplina attuale, la norma introduttiva del credito d’imposta faceva esplicito riferimento ai soli beni “classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell’articolo 2424 del codice civile”, vale a dire ai beni classificati come «Impianti e macchinari» nello schema di Stato Patrimoniale previsto dall’articolo 2424 del codice civile (voce B.II.2) e come «Attrezzature industriali e commerciali» (voce B.II.3).
In sintesi, la circolare n. 38/2008, ai fini dell’individuazione dell’ambito oggettivo della norma, ha riportato le indicazioni contenute nell’Oic 16, paragrafo C, che aveva elencato delle specifiche voci ammesse al beneficio, escludendo dall’agevolazione i beni classificati in voci di bilancio diverse come, ad esempio, quelli iscritti nella voce “Altri beni”.
Tuttavia, con specifico riferimento al settore nautico, è stato rilevato che l’applicazione rigida dell’Oic 16 generava delle distorsioni, in quanto le imbarcazioni, sebbene strumentali, non erano incluse in tali voci.
L’Agenzia, quindi, anche sulla base del parere fornito dall’Organismo italiano di contabilità, precisa che le imbarcazioni da diporto, anche nell’ipotesi in cui non risultino espressamente classificate nelle voci di bilancio BII2 e BII3, possono rappresentare, in linea di principio, macchinari o impianti essenziali per l’esercizio dell’attività di noleggio di imbarcazioni da diporto con la conseguenza che, sussistendo tutti gli altri requisiti disposti dalle normative nazionali e comunitarie, gli investimenti in tali beni consentono la fruizione del credito d’imposta Mezzogiorno.
Spero che questo contenuto ti sia stato utile.