L’emendamento al DDL di bilancio 2023 prevede l’estensione del termine per effettuare gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022 agevolati ai sensi della L. 178/2020.
Infatti, secondo l’apposita proposta di modifica normativa, è stato previsto a condizione che entro fine anno il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, che gli investimenti potranno essere effettuati entro il 31 dicembre 2023, anziché entro il 30 giugno 2023.
In questo modo, tutte le imprese avranno sei mesi di tempo in più per terminare gli investimenti alle maggiori aliquote agevolative del 2022, rispetto alla riduzione che è prevista per gli investimenti a partire dal 2023.
Sulla base di quanto esposto, è importante sottolineare che per gli investimenti in beni materiali 4.0, vale a dire quelli di cui all’allegato “A” della L. 232/2016, effettuati nel corrente periodo di imposta (ovvero dal 01/2022 e fino al 31/12/2022), il bonus è riconosciuto:
- nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del 20%, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Per quel che concerne gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 sino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2023 in ipotesi del cd. termine lungo, invece, sono beneficiari delle seguenti minori aliquote:
- nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del 10%, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Ecco quindi che per fruire della proroga è importante rispettare la cd. prenotazione entro fine anno, la quale è indubbiamente più agevole nel caso di acquisti diretti dei cespiti oggetto di investimento.
Caso contrario, risulterebbe meno agevole in caso di altre modalità di effettuazione degli investimenti.
Si pensi ad esempio ai contratti di leasing, rispetto ai quali, per concretizzare l’investimento nel termine lungo, entro il 31 dicembre 2022 deve essere:
- sottoscritto da entrambe le parti il contratto;
- versato da parte del locatario finanziario un maxi canone almeno pari al 20% della complessiva quota capitale da versare alla società di leasing (rectius il 20% del costo sostenuto dal concedente).
In tali ipotesi, se l’emendamento sarà recepito, il momento di effettuazione può concretizzarsi entro il 31 dicembre 2023.
Per tali contratti l’investimento si considera effettuato al momento della consegna del bene al locatario, ovvero, qualora sia prevista la clausola di prova, al momento dell’avvenuto collaudo con esito positivo.
Salvo ulteriori emendamenti, resta confermato lo stop all’agevolazione relativa ai beni ordinari sia materiali, che immateriali.
Si tratta dell’unica agevolazione in tema di investimenti fruibile dai professionisti, i quali sono esclusi dai benefici relativi ai beni cd. 4.0.
Non è nemmeno previsto uno slittamento in avanti del termine fissato per la realizzazione nel termine lungo, ancora fermo al 30 giugno 2023.
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