E’ da tempo che si discute sulla possibilità o meno di fruire dei crediti d’imposta Mezzogiorno o Industria 4.0 relativamente agli investimenti in impianti fotovoltaici.
Sul punto è importante soffermarsi attentamente al fine di non commettere errori.
FACCIAMO UN ESEMPIO PRATICO
Supponiamo il caso di una società esercente attività di somministrazione, che vorrebbe installare un impianto fotovoltaico al fine di produrre energia per autoconsumo.
A tal fine, la società in questione potrebbe fruire dei summenzionati crediti d’imposta?
Per entrambe le circostanze, la risposta è negativa. Scopriamo perché!
CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO
Per quanto riguarda il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, è importante sottolineare come più volte ribadito dalla prassi, che la relativa disciplina prevede che sono agevolabili esclusivamente gli investimenti in beni nuovi (macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale) che siano strumentali all’attività dell’impresa.
Il richiamo a un progetto di investimento iniziale va interpretato nel senso che l’investimento imprenditoriale deve avere carattere strutturale, in termini di creazione di una nuova struttura produttiva, ampliamento della capacità esistente, diversificazione della produzione per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente, cambiamento fondamentale del processo produttivo.
Ecco quindi che su queste specifiche basi, l’acquisto del solo impianto fotovoltaico non è agevolabile, in quanto tale acquisto è slegato da un complessivo investimento in beni strumentali all’attività.
Inoltre, qualora l’acquisto non fosse effettuato per produrre energia per autoconsumo, altresì non si potrebbe affermare che l’investimento di un impianto fotovoltaico, per il solo fatto che sia rivolto alla produzione di un nuovo prodotto (energia elettrica), possa rientrare nella tipologia di investimento iniziale definita “diversificazione della produzione”, in quanto il nuovo prodotto che si andrebbe a realizzare (produzione di energia elettrica) comporta, qualora non destinato all’autoconsumo, l’avvio di un’attività produttiva espressamente esclusa dalle agevolazioni previste dal “bonus sud”, così come previsto dal comma 100 dell’articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificata dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 18 (conversione in legge del DL 29 dicembre 2016, n. 243).
CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI (INDUSTRIA 4.0)
Per quel che concerne il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, a suo tempo, già la circolare del Mise (ministero per lo Sviluppo economico) 177355/2018 aveva escluso gli impianti fotovoltaici dall’agevolazione, perché costituenti sistemi di accumulo di energia elettrica.
Ecco quindi che in relazione a ciò, è stato affermato che «la funzione principale di tali sistemi non è quella di realizzare una gestione e un utilizzo efficiente dell’energia da parte delle macchine del ciclo produttivo, bensì, più esattamente, quella di costituire una (possibile) fonte dalla quale le macchine possono attingere energia per il proprio funzionamento.
Agli effetti dell’iperammortamento, pertanto, si ritiene che i sistemi di accumulo siano da considerarsi alla stessa stregua delle “…soluzioni finalizzate alla produzione di energia (per esempio sistemi cogenerativi, sistemi di generazione di energia da qualunque fonte rinnovabile e non)…” e, come queste, non sono ammessi al beneficio».
Nello stesso senso si è espressa, da ultimo, l’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 75/2021.
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