Tax credit energia e gas.

Dic 2, 2022


COSA E’?

Il cd. decreto Sostegni-bis, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, articolo 1-ter, comma 2 bis, ha previsto lo stanziamento di 40 milioni di euro, destinato a riconoscere nuovi contributi a fondo perduto a favore delle “imprese in difficoltà”.

A CHI SI RIVOLGE?

Beneficiarie dei crediti di imposta (III e IV trimestre 2022) sono tutte le imprese commerciali e agricole nonché gli enti commerciali e non commerciali.

Le precisazioni, sui soggetti beneficiari, sono contenute nella Circolare 29 novembre 2022 n. 36 dell’Agenzia, che fotografa i bonus energetici di sostegno alle imprese e fornisce chiarimenti sulla disciplina di favore contenuta nell’articolo 6 del decreto Aiuti-bis, nell’articolo 1 del decreto Aiuti-ter e nell’articolo 1 del decreto Aiuti-quater.

IN COSA CONSISTE?

L’articolo 6 del decreto Aiuti-bis, l’articolo 1 del decreto Aiuti-ter e l’articolo 1 del decreto Aiuti-quater hanno sostanzialmente prorogato i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022 in favore delle imprese beneficiarie, riconoscendoli in misura percentuale (variabile in base al tipo di soggetto, al bene acquistato e al periodo di spettanza).

Con la circolare n. 36 i tecnici delle Entrate forniscono ulteriori chiarimenti in merito all’ambito applicativo e alla disciplina dei crediti d’imposta previsti a sostegno delle imprese particolarmente danneggiate dall’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale.

QUALI SONO LE % DEL TAX CREDIT ENERGIA?

Per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile o superiore a 4,5 kW (non energivore) è riconosciuto un credito di imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Nel caso delle imprese cd. “energivore”, il credito di imposta spettante è pari al 40% della spesa per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre, novembre e, per effetto del Decreto Aiuti Quater, anche di dicembre 2022.

Il bonus è fruibile anche nel caso in cui l’impresa produca energia elettrica e la autoconsumi. In questo caso il calcolo del credito è basato sulla variazione di prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione dell’energia elettrica.

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas consumato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 (estensione del Decreto Aiuti Quater), per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

La condizione per poterne fruire è la circostanza che il prezzo di riferimento del gas calcolato come media, riferito al periodo del terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento dei prezzi di mercato infragiornaliero (MI-GAS) abbia subito un incremento maggiore del 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Nel caso di imprese a forte consumo di gas, sussistendo le condizioni, il credito di imposta è nella misura del 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas consumato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

QUAL E’ LA MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA?

L’articolo 1, comma 3, del decreto Aiuti-quater, stabilisce che i crediti d’imposta in esame (III e IV) sono utilizzabili entro il 30 giugno 2023, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Ciò a differenza dei corrispondenti crediti d’imposta relativi al primo e al secondo trimestre del 2022, utilizzabili entro il 31 dicembre 2022.

Per consentire l’utilizzo in compensazione e, quindi, tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 16 settembre 2022, n. 49/E, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • “6968”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “6969”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto – legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “6970”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “6971”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.


Se questo articolo ti è piaciuto e soprattutto ti è stato d’aiuto, non dimenticare di condividerlo sui principali social network.

Condividi questo articolo!

 

Visita la nostra piattaforma dedicata alla finanza agevolata www.dottorbusiness.com

IL PORTALE SULLA FINANZA AGEVOLATA A PORTATA DI CLICK

Seguici sui social