Tax credit impianti di compostaggio: comunicazione delle spese sostenute nel 2022 dal 20 aprile al 31 maggio 2023.

Mar 24, 2023

COS’E’?

La Legge di Bilancio 2023 ha prorogato al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta previsto dall’articolo 1, commi da 831 a 834, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le spese documentate, relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni del sud.
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 84261/2023, ha definito i termini di presentazione della comunicazione per la fruizione di tale credito d’imposta.

A CHI SI RIVOLGE?

Il credito d’imposta è relativo all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
L’agevolazione è richiesta dal gestore del centro agroalimentare purché l’impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70% dei rifiuti organici, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prodotti dal medesimo centro agroalimentare.

QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI?

Il credito d’imposta è attribuito nella misura del 70% delle spese documentate, rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2022 (data prorogata dalla Legge di Bilancio 2023 al 31 dicembre 2023).

QUALI SONO LE TEMPISTICHE COMUNICAZIONE SPESE?

La comunicazione per la fruizione del tax credit dovrà essere inviata:

  • dal 20 aprile 2023 al 31 maggio 2023, con riferimento alle spese sostenute nel 2022;
  • dal 22 aprile 2024 al 31 maggio 2024, con riferimento alle spese sostenute nel 2023.

QUAL E’ LA PROCEDURA DI ACCESSO AL BENEFICIO?

La comunicazione deve essere inviata telematicamente, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento, dai contribuenti che provvedono direttamente all’invio nonché da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali soggetti incaricati alla trasmissione.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale è resa nota la misura percentuale del credito d’imposta spettante.

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